LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
    con decreto del Ministro dell'interno  del  20  marzo  2019  sono
state fissate per il giorno  26  maggio  2019  le  consultazioni  per
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle  regioni
a  statuto   ordinario,   nonche'   per   l'elezione   dei   consigli
circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9
giugno 2019; 
    con decreto del Presidente della Regione autonoma  Trentino  Alto
Adige n. 20 del 22 marzo 2019, sono state fissate per  il  giorno  26
maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale in cinque comuni della Provincia di  Trento  e  in
due comuni della Provincia di Bolzano e per il giorno 9  giugno  2019
l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco; 
    con decreto n. 842/AAL del 26 marzo  2019  l'assessore  regionale
alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie
e corregionali all'estero  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha
fissato per il giorno 26 maggio 2019 la  data  per  le  elezioni  dei
sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di  ballottaggio
per il giorno 9 giugno 2019; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177; l'art. 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e  successive
modifiche; l'art. 1,  comma  3,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche; 
    d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
    e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; 
    f) la legge  7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali»; 
    g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione  diretta  del
sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»; 
    h) il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  recante  il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
    i) il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il «Testo unico delle  leggi
regionali  sulla  composizione  ed  elezione   degli   organi   delle
amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del  Presidente
della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»; 
    j) la legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art.  13
dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia  Giulia,  di  cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; 
    k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n.
20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche  e
integrazioni; 
    l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995,  n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
    m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21  aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
    n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10  maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»; 
    o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n.
9, recante «Disposizioni urgenti in materia di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49 del 1995»; 
    p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre  2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla
legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
            e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le  date  di  cui  in  premessa,  e  si  applicano  negli
ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma 1. 
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo  esclusivamente  in  sede  regionale,
sono organizzate e programmate a  cura  della  Testata  giornalistica
regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.