IL DIRETTORE
dell'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche
decreto antiriciclaggio, recante «Attuazione della direttiva (UE)
2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE)»;
Visto l'art. 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, il quale
stabilisce che «i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con
cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri
oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo»;
Visto il comma 2 del citato art. 47, che prevede l'utilizzo dei
dati e delle informazioni «per l'approfondimento di operazioni
sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;
Visto il comma 3 del medesimo art. 47, in base al quale «con
istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1,
definisce le relative modalita' di trasmissione e individua
espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione
oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta,
ai sensi dell'art. 35»;
Avuto presente che esulano dall'ambito delle predette istruzioni
della UIF sulle comunicazioni oggettive i profili concernenti la
collaborazione con le altre Autorita' e il regime dei controlli e
sanzionatorio, che sono disciplinati dalla legge;
Tenuto conto che l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente
pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi e' vietato e
stabilisce che puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di
banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di
pagamento diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»;
Considerato che, sulla base della Relazione della Commissione
europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell'Analisi
nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
condotta presso il Comitato di sicurezza finanziaria, nonche' degli
approfondimenti effettuati dalla UIF, le operazioni in contante
presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilita' e
anonimato degli scambi;
Valutata la necessita' di acquisire su tali operazioni in contante
dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l'impiego di
misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, per
l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di fenomeni
e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi
dell'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2007;
Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, nel cui ambito e'
stata condivisa l'esigenza di definire, in conformita' degli articoli
8, 12 e 40 del decreto antiriciclaggio, modalita' di collaborazione e
scambio tra la UIF e la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza e la Direzione investigativa antimafia idonee a utilizzare
efficacemente le informazioni delle comunicazioni oggettive a fini
dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni
sospette e d'indagine, anche mediante richieste e matching anagrafici
su fenomeni e soggetti d'interesse; andranno messi a punto presidi di
riservatezza dei dati anche attraverso l'utilizzo di sistemi di
crittografia;
Visto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria,
adottato il 20 marzo 2019;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono
per:
a) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi
ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all'art. 2
del presente provvedimento. In caso di rapporti cointestati a piu'
soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
b) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la
data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice
fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la
denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
c) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in
euro o in valute estere, aventi corso legale;
d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome e per conto del
cliente in virtu' di delega o di poteri di rappresentanza;
e) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un
rapporto continuativo in essere;
t) «operazione sospetta: operazione che per caratteristiche,
entita', natura, nonche' per collegamento con altre operazioni o per
frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto
antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro
entita', provengano da attivita' criminosa;
g) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura,
stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti
di moneta elettronica, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo,
punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva
2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un altro
paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio
della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio;
h) «punto operativo»: l'agente in attivita' finanziaria, il
consulente finanziario, l'agente e il soggetto convenzionato
eventualmente utilizzati dal destinatario;
i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale svolta dai
destinatari, che non si esaurisce in un'unica operazione;
l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche
determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del
decreto antiriciclaggio, nonche' delle relative disposizioni di
attuazione;
k) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia
istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.