IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
modifiche ed integrazioni, che ha istituito  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (di seguito Agenzia); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, recante il
regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140,  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Attuazione  della   direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE»; 
  Tenuto conto della disciplina dettata  dell'art.  35  del  predetto
decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, in tema  di  modifiche
delle autorizzazioni all'immissione in commercio; 
  Considerato, in particolare, il  comma  1-bis  dell'articolo  sopra
citato,   il   quale,   nel   disciplinare   la    fattispecie    del
silenzio-assenso da parte dell'Agenzia, dispone, tra l'altro, che «in
caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA  e  di  tipo
IB, comprovata dalla  mancata  adozione  da  parte  dell'AIFA  di  un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da' corso  alla
modifica»; 
  Visto il regolamento della  Commissione  europea  del  24  novembre
2008, n. 1234, relativo all'esame delle variazioni dei termini  delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari; 
  Visto, altresi', il regolamento della  Commissione  europea  del  3
agosto 2012, n. 712, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1234/2008
sopra citato; 
  Vista  la  comunicazione   della   Commissione   europea,   recante
«Orientamenti concernenti le caratteristiche delle varie categorie di
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio di medicinali  per  uso  umano  e  medicinali  veterinari»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  del  21
febbraio 2010 e il successivo aggiornamento del 16 maggio 2013; 
  Visto l'art. 20, comma 1,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
secondo cui «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio  di
provvedimenti   amministrativi   il   silenzio   dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di  accoglimento  della  domanda,
senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la  medesima
amministrazione non comunica  all'interessato,  nel  termine  di  cui
all'art. 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
procede ai sensi del comma 2»; 
  Vista la determinazione AIFA n. 204 del 25 agosto 2011,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2011,  recante  «Attuazione  del
comma 1-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219, in materia di commercializzazione dei farmaci»; 
  Tenuto conto che, con la citata determinazione,  l'AIFA  ha  esteso
l'applicazione di quanto disposto  dall'art.  35,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  n.  219/2006  sopra  citato,  a  tipologie   di
variazione  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio precedentemente escluse; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  n.  1496  del  7  dicembre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  295  del  19  dicembre  2016,
recante «Applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE)  n.
1234/2008»; 
  Riscontrata da parte di questa Agenzia l'opportunita' di estendere,
con il presente provvedimento,  l'applicazione  della  determinazione
AIFA n. 204/2011 sopra richiamata, ad alcune ulteriori  tipologie  di
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio precedentemente escluse; 
  Ritenuto, pertanto, di includere in tale estensione: 
    le  variazioni  relative  ai  medicinali  di   origine   vegetale
tradizionale soggetti a procedura semplificata di registrazione; 
    le variazioni IB e IAin relative a modifiche di «quality» (gruppo
B)  di  medicinali  quali   radiofarmaci,   biologici/biotecnologici,
vaccini,  tossine,  sieri  ed  allergeni  autorizzati  con  procedura
nazionale; 
    le variazioni di «safety» (gruppo C) per modifica del testo degli
stampati, laddove esista un testo di riferimento in  lingua  italiana
emesso da un'autorita' competente; 
  Considerato che l'istituto del silenzio-assenso continua, quindi, a
non applicarsi: 
    ai medicinali omeopatici; 
    alle variazioni di tipo II e a quelle di tipo  I  afferenti  alle
prime, nei casi in cui siano  inserite  in  un  «grouping»  o  in  un
«worksharing»; 
    alle  variazioni  nelle  quali  si   configuri   un'aggiunta   di
confezione; 
    alle variazioni nelle quali si  configuri  una  estensione  delle
indicazioni  terapeutiche,   anche   ove   richiesta   dall'autorita'
competente; 
    alle variazioni che richiedono un intervento organico  sul  testo
degli stampati, laddove non esista un testo di riferimento in  lingua
italiana emesso da un'autorita' competente; 
  Riscontrata, comunque, la possibilita' per l'Agenzia di  procedere,
ai   sensi   dell'art.   21-nonies   della   legge    n.    241/1990,
all'annullamento d'ufficio del provvedimento  formatosi  tacitamente,
fatta salva la responsabilita', anche penale, del  produttore  e  del
titolare dell'A.I.C.; 
  Preso atto, infine, della determinazione AIFA n. 821 del 24  maggio
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018,
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai  sensi  dell'art.  1,
comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124», adottata in attuazione
dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 succitato; 
  Preso atto che la disciplina oggetto  di  detta  determinazione  si
applica anche ai medicinali le cui domande di variazione dei  termini
sono soggette all'istituto del silenzio-assenso; 
  Per tutto quanto sopra premesso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ad integrazione della determinazione AIFA n. 204 del  25  agosto
2011, l'Agenzia italiana del farmaco applica il regolamento  (CE)  n.
1234/2008 e successive modifiche ed integrazioni  ed,  ai  sensi  del
comma 1-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219 e successive modifiche ed integrazioni, adotta una  procedura  di
silenzio-assenso  per  il   rilascio   del   relativo   provvedimento
amministrativo, anche alle tipologie di  domande  di  variazione  dei
termini  di  una  autorizzazione  all'immissione  in   commercio   di
medicinali  presentate  secondo   procedura   nazionale,   di   mutuo
riconoscimento e decentrate, di seguito elencate: 
    variazioni   relative   ai   medicinali   di   origine   vegetale
tradizionale soggetti a procedura semplificata di registrazione; 
    variazioni IB e IAin relative a modifiche di «quality» (gruppo B)
di medicinali quali radiofarmaci, biologici/biotecnologici,  vaccini,
tossine, sieri ed allergeni autorizzati con procedura nazionale; 
    variazioni di «safety» (gruppo C) per modifica  del  testo  degli
stampati, laddove esista un testo di riferimento in  lingua  italiana
emesso da un'autorita' competente. 
  2. Per le variazioni minori di  Tipo  IA,  IAIN  ,  IB  e  relativi
«grouping», ai fini di cui all'art. 11 del predetto regolamento (CE),
in caso di valutazione positiva  dell'AIFA  o  del  Reference  Member
State, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'Agenzia di  un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti
i termini previsti dal regolamento, potra' dare corso  alla  modifica
e/o assumerla come approvata.