IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto l'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201 e successive modificazioni, che demanda  all'Autorita'  nazionale
di vigilanza le funzioni di regolazione economica del  settore  e  di
vigilanza, precisando che  restano  ferme  le  competenze  di  questo
Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica; 
  Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 2012, concernente il  «regolamento  interno  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica.  Modifica
della delibera CIPE n. 58/2010»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1,
comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo,
dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo
Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi
al settore considerato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e'
subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  fra  il  gestore
aeroportuale e l'ENAC,  nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e  il  gestore
aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del
primo   esercizio   finanziario   successivo    all'affidamento    in
concessione, un Contratto  di  programma  che  recepisce  la  vigente
disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di
investimenti, corrispettivi e qualita',  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
  Visto l'art. 1,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il  comma  11,
che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti  nei
Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i
Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti
il parere favorevole espresso  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali
interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi
piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui  al  primo
periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti». 
  Considerata  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  1°dicembre
2015-21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie speciale - n. 4 del 2016, che ha  dichiarato  «l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo l'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1,
comma 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte  in
cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere  della  Regione
sui Contratti di  programma  tra  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile (ENAC) e i  gestori  degli  scali  aeroportuali  di  interesse
nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201, riguardante il «Regolamento  recante  l'individuazione  degli
aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art.  698  del  codice
della navigazione»; 
  Viste le deliberazioni n. 20 e n. 42 del 2015, con le quali  l'ENAC
ha approvato il precedente schema-tipo  di  Contratto  di  programma,
sulla cui fattispecie si e' elaborata la versione presentata a questo
Comitato per l'espressione del relativo parere; 
  Vista la deliberazione 25 gennaio 2018, n. 4 con la quale l'ENAC ha
approvato il nuovo schema-tipo di Contratto di programma; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive
modificazioni,  che  ha  disposto  in  materia  di   gestione   degli
aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti
in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti  eccezionali  e  di
veicoli adibiti a servizi di  emergenza»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  1995,  n.
351; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 riguardante  norma  per  la
concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita'; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  comunita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2008  che  istituisce  norme  comuni  per  la
sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento  (CE)  n.
2320/2002; 
  Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali e' stata
recepita  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, che,
in particolare: 
    1. all'art. 71, comma 5,  esclude  espressamente  dall'ambito  di
applicazione della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso
dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle
persone a mobilita' ridotta; 
    2. all'art. 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1
prevede che  «Al  fine  dell'applicazione  del  sistema  dei  diritti
aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone  specifici  modelli
tariffari, calibrati sulla  base  del  traffico  annuo  di  movimenti
passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti  applicati
agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi  di  cui  all'art.
80, comma 1»; 
  Vista la delibera  n.  128  dell'8  novembre  2016,  con  la  quale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti  ha  disposto,  prescrivendo
alcune prescrizioni, che «la proposta  definitiva  di  revisione  dei
diritti aeroportuali, allegata alla presente come parte integrante  e
sostanziale, presentata dalla societa' Aeroporto Valerio  Catullo  di
Verona-Villafranca S.p.a., affidataria in concessione della  gestione
dell'aeroporto civile  «Valerio  Catullo»  di  Verona-Villafranca,  a
seguito della consultazione nonche' del  recepimento  dei  correttivi
prescritti  dall'Autorita'  con  la  delibera  n.  110/2016  del   14
settembre 2016, e'  conforme  al  pertinente  modello  tariffario  di
riferimento approvato con delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014»; 
  Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 35766, con la quale  il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso lo schema di Contratto di programma e relativi allegati tra
l'ENAC e la societa' Aeroporto Valerio Catullo di  Verona-Villafranca
S.p.a.,  chiedendo  a  questo  Comitato  di  esprimere,  per   quanto
necessario in base al quadro normativo vigente, un parere; 
  Visto l'ordine del giorno della  riunione  preparatoria  di  questo
Comitato di cui al telegramma  n.  5713  del  15  novembre  2018  del
Segretario di questo Comitato che include l'espressione del parere da
parte di questo Comitato sul Contratto in esame; 
  Considerato  che  durante  la  riunione  preparatoria,   e'   stata
confermata l'iscrizione all'ordine del giorno del parere del Comitato
relativamente all'argomento in oggetto; 
  Considerato che nel corso della suddetta riunione preparatoria  del
21 novembre 2018 e' stato chiesto al  NARS  di  formulare  un  parere
sullo schema di Contratto di programma e sui suoi allegati; 
  Visto il parere del NARS n. 5 del 26 novembre 2018, che ha ritenuto
che il Contratto possa essere  sottoposto  a  questo  Comitato  e  in
particolare che: 
    1. il CIPE e', a normativa vigente, sia  l'organo  deputato  alla
verifica  della  coerenza   della   dinamica   tariffaria   con   gli
investimenti  programmati  dalla  parte  pubblica,   e   della   loro
sostenibilita',   sia   l'organo   deputato   alla   verifica   degli
investimenti a carico della finanza pubblica; 
    2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a
determinare  antinomie  o  deroghe  al   sistema   delle   specifiche
attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di  finanza  pubblica
ex art. 37,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  -
espressamente previste per legge in favore del CIPE in ragione  della
sua  natura,  missione  e  composizione  istituzionale,  in   quanto,
altrimenti, esse rischierebbero  di  essere  svuotate  per  mera  via
desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo  delle  norme
vigenti; 
  Considerato  che  il  NARS  nel  suddetto  parere  n.  5  del  2018
raccomanda di: 
    1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo,  le  prescrizioni
formulate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  merito
alle  modifiche  e  alle  integrazioni  al  testo  del  Contratto  di
programma attualmente in vigore; 
    2.  monitorare   -   anche   attraverso   un   efficace   dialogo
istituzionale  tra  il  Ministero  istruttore,  l'ENAC  e   l'ART   -
l'esecuzione del Contratto di programma con  particolare  riferimento
agli investimenti, alle tariffe  adottate,  all'andamento  gestionale
avendo particolare riguardo agli  scostamenti  tra  gli  investimenti
pianificati  e  quelli  realizzati  anche  al  fine  di  assumere  le
iniziative di cui alle osservazioni  del  presente  parere,  tra  cui
quelle riportate al paragrafo 2.1, dandone  tempestiva  comunicazione
al CIPE; 
    3. di prevedere, de futuro, che l'allegato  7  del  Contratto  di
programma relativo  al  PEF  esponga  tutti  gli  elementi  di  input
necessari ai fini della redazione dei prospetti  previsionali  (stato
patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario); 
    4. trasmettere a questo Comitato la documentazione necessaria  ad
esprimere parere di competenza con riguardo al Contratto di programma
relativo al successivo periodo regolatorio entro  i  primi  tre  mesi
dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza. 
  Vista la nota 27 novembre 2018, n. 40670, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti  effettivamente
realizzati  dal  2016  ad  oggi,  redatto  dall'ENAC,  riguardante  i
contratti di programma relativi agli  aeroporti  di  Genova,  Napoli,
Torino e Verona; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    1. in forza di convenzione n. 9 del 30 aprile  2008  la  societa'
Aeroporto Valerio Catullo S.p.a. e'  affidataria  aeroportuale  della
gestione totale dello scalo di Verona-Villafranca fino al 2048; 
    2. in data 29 novembre 2016, e' stato sottoscritto  il  Contratto
di programma oggetto di parere di questo Comitato, il cui periodo  di
vigenza e' 2016-2019; 
    3. il Contratto comprende il Piano quadriennale degli interventi,
il Piano della qualita', il Piano della tutela ambientale ed il Piano
economico finanziario (PEF); 
    4. il Contratto prevede circa 65,67 milioni di euro di interventi
ed investimenti finanziati  con  risorse  proprie  della  societa'  e
tariffe, di cui 25,29 milioni di euro per le infrastrutture di  volo,
22,65 milioni di euro per interventi sul Terminal, 10,03  milioni  di
euro per interventi a vari edifici, 3,3 milioni di euro per  reti  ed
impianti, 2,4 milioni di euro per  interventi  di  natura  ecologica,
1,22 milioni di euro per parcheggi e viabilita', 0,70 milioni di euro
per automezzi e arredi  e  0,08  milioni  di  euro  per  sistemazione
dell'aerostazione; 
    5. tra gli indicatori previsti nel Piano della qualita', vi sono: 
      5.1 tempo di riconsegna del primo bagaglio; 
      5.2 la funzionalita' e pulizia delle toilette; 
      5.3 l'efficacia dei punti di informazione operativi; 
      5.4 tempi di attesa presso i check-in; 
      5.5 il servizio offerto dai bar; 
    6. tra gli indicatori previsti nel Piano della tutela ambientale,
vi sono: 
      6.1  impianti  di  illuminazione  in  sostituzione  di   quelli
esistenti con apparecchi LED; 
      6.2 produzione di energia elettrica e termica tramite  impianti
di cogenerazione e trigenerazione; 
      6.3  utilizzo  di  materiali  fotocatalitici  nelle   aree   di
mobilita' e parcheggi; 
    7. dal  PEF,  sulla  base  dei  dati  riportati,  si  rileva  una
soddisfacente capacita' della societa' di  generare  ricchezza  degli
investimenti effettuati, nonche' una crescita media del valore  della
produzione superiore rispetto alla crescita dei costi operativi; 
    8. l'ENAC con nota 6 novembre 2017 ha espresso giudizio  positivo
sulla sostenibilita' economica, finanziaria e patrimoniale del PEF; 
    9.  sussiste  un  disallineamento  fra  la  programmazione  degli
interventi previsti nel Contratto  di  programma  2016-2019  (pari  a
29,12 milioni di euro nel 2016-2018) e lo stato  di  avanzamento  dei
lavori trasmesso dal MIT con nota 27 novembre 2018, n. 40670 (pari  a
4,27  milioni  di  euro  dal  2016  al   31   agosto   2018)   dovuto
principalmente, secondo  ENAC,  alla  lunga  durata  delle  procedure
autorizzative ambientali e urbanistiche; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del parere  NARS  n.  5  del
2018 e di accogliere le raccomandazioni dal medesimo proposte; 
  Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.   6013,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)
e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta
del Comitato; 
  Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata  e  delle
considerazioni  svolte  dal  NARS  e   nel   corso   della   riunione
preparatoria del Comitato, questo Comitato si esprima in merito  allo
schema di Contratto di programma di cui trattasi; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                     Esprime parere favorevole: 
 
sullo schema di  Contratto  di  programma  tra  ENAC  e  la  societa'
Aeroporto  Valerio  Catullo  di  Verona-Villafranca  S.p.a.,  per  il
periodo 2016-2019, accogliendo le raccomandazioni di  cui  al  citato
parere NARS n. 5 del 26 novembre 2018, con le seguenti prescrizioni. 
  1. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  valutera',
alla luce della mancata realizzazione  di  parte  degli  investimenti
previsti per il 2016-2018, se occorre aggiornare  Piano  quadriennale
degli interventi, previsioni di traffico, Piano economico finanziario
e  Piani  della  qualita'  e  della  tutela  ambientale,  oltre  alle
conseguenze relative alla remunerazione di tali investimenti rispetto
alla tariffa. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' inviare
al Comitato entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  il  nuovo
periodo concessorio i Contratti  di  programma  relativi  al  periodo
regolatorio che iniziera' il primo gennaio 2020, con esclusione degli
aeroporti in deroga (Roma, Milano e Venezia), corredati di  tutta  la
documentazione  utile,  ivi  compresi  i  pareri,   le   approvazioni
propedeutiche ed i relativi PEF. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il  futuro
presentera' i Contratti di programma con un congruo anticipo rispetto
all'inizio del periodo regolatorio, per rendere effettivi  i  compiti
di coordinamento,  programmazione  ed  indirizzo  di  competenza  del
Comitato. 
  4. Allineare i contenuti dei contratti stipulati  al  nuovo  schema
tipo  di  Contratto  di  programma   approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'ENAC con delibera n. 4 del 25 gennaio 2018; 
  5. Relativamente allo schema di Contratto correggere nelle premesse
il seguente riferimento: 
    «la legge 14 novembre 1995, n.  481,  riguardante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che
all'art. 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo... omissis»; 
    con «la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che
all'art.  2,  comma  12,  lettera  p),  ha  introdotto   l'obbligo...
omissis». 
  6.  Nelle  premesse  del  Contratto,  in  caso   di   presenza   di
finanziamenti pubblici inserire il seguente Visto: 
    «Vista  la  documentazione  istruttoria  prodotta   dal   gestore
aeroportuale   e   dall'amministrazione   pubblica   concedente    il
finanziamento con la  quale  si  attesta  la  compatibilita'  con  la
normativa europea in materia di aiuti di Stato.» 
  7. Nell'art. 7 relativo agli obblighi della societa': 
    inserire il seguente comma 4: «4 La societa' deve pubblicare  sul
proprio  sito  web  le   informazioni   concernenti   le   fonti   di
finanziamento, la data della concessione del finanziamento  pubblico,
il nome dell'autorita' erogatrice, i singoli beneficiari, la forma  e
l'importo dell'aiuto concesso al beneficiario, il tipo di impresa, il
settore economico  principale  in  cui  il  beneficiario  ha  le  sue
attivita'.  Tali  informazioni  devono  essere  tenute  costantemente
aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le  misure
di finanziamenti pubblici deve essere conservata per dieci anni dalla
data di concessione delle misure.» 
  8. Al fine di prevedere un meccanismo di collegamento tra  dinamica
tariffaria  definita  dall'ART  ed  i  risultati  dell'attivita'   di
monitoraggio effettuata dall'ENAC all'art. 8 (Ulteriori adempimenti),
comma 1: 
    8.1. inserire alla lettera j) il seguente capoverso «La  societa'
deve dare evidenza di  un  eventuale  divario  tra  gli  investimenti
programmati ed effettuati nel campo  dell'intermodalita'  nonche'  la
riprogrammazione  delle  opere   necessarie   ai   collegamenti,   in
particolare  quelli  ferroviari,  con  gli  aeroporti  ai  fini   del
miglioramento dell'intermodalita'»; 
    8.2. aggiungere l'ulteriore punto alla lettera  p):  «trasmettere
ad ENAC, entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
esercizio del primo  anno  del  successivo  periodo  regolatorio,  un
prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei  ricavi
attualizzati  percepiti  nel   precedente   periodo   regolatorio   -
scaturenti  dalle  tariffe  annualmente  vigenti  per   il   traffico
programmato  ex  ante  -  corrispondano  alla  sommatoria  dei  costi
attualizzati di periodo cosi' come rideterminati per effetto dei dati
di  consuntivo   per   investimenti   effettivamente   realizzati   e
discontinuita' di costo ammesse, al netto  dell'eventuale  conguaglio
che si riferisce all'ultima annualita' del periodo». 
  9. L'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi-piano
degli investimenti, comma 4, (corrispondente all'art.  11,  comma  2,
del Contratto siglato), ultimo paragrafo, e' cosi' modificato: 
    «Per  gli  interventi  strategici  riconosciuti   dall'ENAC,   la
societa' puo' richiedere,  con  le  modalita'  previste  nel  modello
tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso  di
remunerazione del capitale.» 
  10. L'art. 15 (Piano economico finanziario) deve essere  modificato
nei seguenti termini: 
    10.1. comma 1. «La  societa'  presenta  all'ENAC,  unitamente  al
Piano degli investimenti, il  correlato  Piano  economico-finanziario
(PEF),  corredato  da  una  esaustiva  relazione  esplicativa   sulle
componenti economiche e  patrimoniali,  sulla  base  delle  quali  la
societa' dimostra, sotto  la  propria  responsabilita',  l'equilibrio
della gestione e la sostenibilita' del Piano degli investimenti»; 
    10.2. comma 4. «La societa' al  verificarsi  di  quanto  previsto
all'art.  6,  comma  3,  e'  tenuta  a  presentare,  a  ENAC  il  PEF
debitamente aggiornato con  le  misure  necessarie  a  dimostrare  il
mantenimento delle condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria
delle opere sottoposte  all'autorizzazione  diretta  delle  strutture
tecniche». 
  11. Occorre inserire apposita clausola di rinuncia  al  contenzioso
che si propone del seguente tenore: «1. La societa', con il  presente
Contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo
anche tariffario, connessi al quadro  normativo  e  regolamentare  di
settore, alla concessione  e/o  al  medesimo  Contratto  e  a  quelli
precedentemente stipulati, nonche' alle azioni proposte  nei  giudizi
pendenti relativi a tutti gli ambiti citati. 2. Entro sessanta giorni
dalla data di efficacia del presente Contratto, le Parti, nel caso di
giudizi pendenti, formalizzano,  presso  gli  organi  giurisdizionali
competenti, gli atti di rinuncia secondo le modalita' di rito.» 
 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1-265