IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l) e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Vista la nota del 20 marzo 2019  con  la  quale  il  Governo  della
Repubblica del Mozambico ha richiesto  l'assistenza  della  direzione
generale Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione
europea, in conseguenza dell'evento calamitoso del 14 marzo 2019, che
ha causato vittime, dispersi,  sfollati,  la  distruzione  di  centri
abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e
socio economica; 
  Considerato che la Commissione europea,  in  data  21  marzo  2019,
attraverso il Centro di coordinamento della risposta  alle  emergenze
(ERCC), ha attivato il meccanismo unionale di protezione civile; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale del 22 marzo 2019 con la quale  e'  stata
richiesta l'attivazione delle procedure per  la  deliberazione  dello
stato di emergenza per gli interventi all'estero, ai sensi  dell'art.
29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019  con
cui e' stato dichiarato, per sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che  dal  giorno  14  marzo
2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico; 
  Vista la delibera del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
del 4 aprile 2019, adottata ai sensi  dell'art.  10  della  legge  11
agosto 2014, n. 125; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche
mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale di protezione  civile  di  cui  agli
articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della
Repubblica del Mozambico a seguito dell'evento calamitoso di  cui  in
premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche  avvalendosi
delle componenti e delle strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile, interviene per  concorrere  a  garantire  il
soccorso e l'assistenza della popolazione a supporto delle  autorita'
competenti  della  Repubblica  interessata  anche  in  raccordo   con
l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione
europea  (DG-ECHO),  nonche'   con   gli   organismi   internazionali
interessati. 
  2.  Per  assicurare  l'espletamento  degli  interventi   di   prima
assistenza  e  soccorso  alla  popolazione  secondo   le   necessita'
rappresentate dalle strutture dell'Unione europea e  dalle  autorita'
competenti  della  Repubblica  interessata,  il  Dipartimento   della
protezione civile coordina l'invio, nel  territorio  colpito,  di  un
ospedale da campo unitamente a personale  medico  (Emergency  medical
team,  EMT  2)  della  Regione  Piemonte  nonche'  di  personale  del
Dipartimento, di materiale sanitario e di beni di prima necessita'. 
  3. L'attivita' di  cui  al  comma  2  e'  svolta  con  il  supporto
logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare  italiana
che garantisce il trasporto in loco  dei  materiali  e  degli  uomini
necessari, con oneri a carico delle risorse di  cui  all'art.  4  del
presente provvedimento. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi  2  e  3,  e'  autorizzata,  su
richiesta della Regione Piemonte, un'anticipazione,  a  favore  della
stessa, nel limite del trenta per cento delle risorse di cui all'art.
4.