IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con  decreto
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai
requisiti  ed  agli  standard  minimi  di  qualita'  con  particolare
riferimento  alle  produzioni  vitivinicole   del   territorio,   per
l'esercizio dell'attivita' enoturistica; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto   2018,   n.   97,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato  decreto-legge  n.
86/2018 le materie afferenti il turismo  sono  state  trasferite  dal
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Considerata l'importanza delle origini e  delle  potenzialita'  del
turismo del vino, come fenomeno  culturale  ed  economico  capace  di
offrire diverse opportunita' vantaggiose per la crescita del Paese; 
  Considerata l'importanza della valorizzazione delle  aree  ad  alta
vocazione  vitivinicola   e   delle   produzioni   vitivinicole   del
territorio; 
  Ritenuto  opportuno,   al   fine   di   qualificare   l'accoglienza
nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere
l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica  identita'  e
di garantire la  valorizzazione  delle  produzioni  vitivinicole  del
territorio,  adottare  le   presenti   linee   guida   ed   indirizzi
relativamente ai requisiti e  standard  minimi  di  qualita'  per  lo
svolgimento dell'attivita' enoturistica; 
  Acquisita  in  data  7  marzo  2019  l'intesa  in  sede  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in  merito
ai requisiti e agli standard  minimi  di  qualita',  con  particolare
riferimento  alle  produzioni  vitivinicole   del   territorio,   per
l'esercizio dell'attivita' enoturistica, ai sensi dell'art. l,  comma
504 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020». 
  2. L'attivita' enoturistica, di cui all'art.  1,  comma  502  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'  considerata  attivita'  agricola
connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135  del  codice  civile
ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al
medesimo art. 2135 del codice civile. 
  3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all'art.
1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  considerate
attivita' enoturistiche, ai  fini  del  presente  decreto,  tutte  le
attivita'  formative   ed   informative   rivolte   alle   produzioni
vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare
riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale  si
svolge  l'attivita',  quali,  a  titolo  esemplificativo,  le  visite
guidate ai vigneti  di  pertinenza  dell'azienda,  alle  cantine,  le
visite  nei  luoghi  di  esposizione  degli  strumenti   utili   alla
coltivazione della vite, della storia e della pratica  dell'attivita'
vitivinicola ed enologica  in  genere;  le  iniziative  di  carattere
didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine  e
dei vigneti, ivi compresa la vendemmia  didattica;  le  attivita'  di
degustazione  e  commercializzazione  delle  produzioni  vitivinicole
aziendali, anche in abbinamento  ad  alimenti,  da  intendersi  quali
prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa,  anche
manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i  requisiti
e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2.