IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n.  196  del  2009  che
definisce le amministrazioni pubbliche  ai  fini  della  applicazione
delle disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 40,  comma  2,  lettera  e),  della  citata  legge  31
dicembre 2009, n. 196 che prevede  l'adozione  per  la  spesa,  delle
azioni  quali  componenti  del  programma  e  unita'  elementari  del
bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti  integrato  che
assicuri il loro raccordo  alla  classificazione  della  spesa  COFOG
(Classification   of   the   functions   of   government)   e    alla
classificazione economica di terzo livello; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera n) della legge n. 196  del  2009,
che  prevede  l'affiancamento  a  fini  conoscitivi,  al  sistema  di
contabilita'   finanziaria,   di   un   sistema    di    contabilita'
economico-patrimoniale  funzionale  alla   verifica   dei   risultati
conseguiti dalle amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  90,  recante  il
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e in particolare l'art. 8 che  ha  introdotto  l'art.  38-sexies
della citata legge n. 196 del 2009; 
  Visto l'art. 38-sexies della legge n. 196  del  2009,  che  prevede
un'attivita' di sperimentazione della  durata  non  superiore  a  tre
esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine
di valutare gli effetti dell'adozione della  contabilita'  integrata,
del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale  struttura  di
riferimento per la  predisposizione  dei  documenti  contabili  e  di
bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui
all'art.  25-bis,  e  della  codifica  della  transazione   contabile
elementare, delegando il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  a
disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro  30  giorni
dalla data di emanazione del  regolamento  di  cui  all'art.  38-ter,
comma 3; 
  Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009 che  prevede
l'introduzione del  sistema  di  contabilita'  integrata  finanziaria
economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato  e
in particolare il comma 2, il quale individua negli  Uffici  centrali
del bilancio e nelle Ragionerie territoriali dello Stato le strutture
che verificano l'uniformita' e la  corretta  tenuta  delle  scritture
contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede
che il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti  si  coordinano,
anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile
di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti  informatici  delle
medesime procedure; 
  Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009 che  prevede
l'introduzione del piano dei conti integrato per  le  amministrazioni
centrali dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  novembre
2018, n. 140 concernente la definizione della struttura del piano dei
conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato  ai  sensi
dell'art. 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto in particolare l'art. 2 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 140 del 2018 che introduce  il  piano  dei  conti
integrato composto da tre moduli: piano finanziario, piano  economico
e piano patrimoniale, secondo lo schema di  cui  all'allegato  1  del
medesimo decreto; 
  Visto in particolare l'art. 7 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 140 del 2018 che  prevede  l'utilizzo,  da  parte
delle amministrazioni centrali dello Stato,  del  glossario  e  degli
schemi di  collegamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
  Visto l'art. 38-quater della citata legge n. 196 del 2009, il quale
prevede  che  ogni  atto  gestionale  costituisce  nelle  rilevazioni
contabili una transazione elementare; 
  Visto il decreto legislativo 12  settembre  2018,  n.  116  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della  riforma  della
struttura del bilancio dello Stato»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
disposizioni per l'attuazione dell'art. 2  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  che
obbliga le amministrazioni  centrali  dello  Stato  all'adozione  del
sistema  integrato  della  contabilita'  finanziaria,   economico   e
patrimoniale ed analitica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante regolamento concernente le  modalita'  di  adozione  del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 91; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123  «Riforma  dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
dell'attivita'  di  analisi  e  valutazione  della  spesa,  a   norma
dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in  particolare
l'art. 3, commi 1, 3 e 4 che prevede che il controllo di  regolarita'
amministrativa  e  contabile  sugli  atti  di  spesa  adottati  dalle
amministrazioni  statali   centrali   e   periferiche   sia   svolto,
rispettivamente,  dagli  Uffici  centrali  del   bilancio   e   dalle
Ragionerie territoriali dello Stato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  7  agosto   1997,   n.   279,
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto  generale  dello  Stato»  che  all'art.  10  ha   previsto
l'introduzione del Sistema di contabilita' economica nelle  pubbliche
amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Oggetto e termini della sperimentazione della contabilita'  integrata
                   e del piano dei conti integrato 
 
  1. A partire dal mese successivo alla  pubblicazione  del  presente
decreto e' avviata la sperimentazione ai  sensi  dell'art.  38-sexies
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della durata  di  tre  esercizi
finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo come previsto dal
successivo art. 6. La sperimentazione ha per oggetto, ai  fini  della
relativa valutazione: 
    a) l'introduzione a fini conoscitivi nell'ambito della  gestione,
della  contabilita'  economico-patrimoniale,  in  affiancamento  alla
contabilita' finanziaria mediante l'utilizzo del sistema integrato di
scritture contabili di cui al comma 1 dell'art. 38-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196; 
    b) l'introduzione del  piano  dei  conti  integrato,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  12  novembre  2018,  n.  140
quale struttura di riferimento per il bilancio dello Stato unitamente
alle missioni, ai programmi e alle azioni. 
  2. Nell'ambito della sperimentazione viene  definita  una  codifica
provvisoria delle transazioni contabili elementari, di  cui  all'art.
38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di  tracciare
le operazioni contabili movimentando le  voci  del  piano  dei  conti
finanziario, economico e patrimoniale. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
amministrazioni centrali dello Stato, incluse le  loro  articolazioni
periferiche, con riferimento: agli atti di entrata  e  agli  atti  di
spesa degli ordinatori primari e degli ordinatori secondari,  nonche'
ai documenti contabili da cui scaturiscono ricavi e  proventi,  costi
ed oneri. 
  4. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure  contabili
relative alla registrazione degli accertamenti  di  entrata  e  degli
impegni   di   spesa,   alla   realizzazione    degli    incassi    e
all'effettuazione dei pagamenti. Essa non produce  effetti  ai  fini:
della gestione e  della  rendicontazione  dei  dati  contabili  e  di
bilancio, della elaborazione degli elementi del conto del bilancio  e
del conto del patrimonio nonche' sulle procedure  contabili  relative
alle registrazioni di contabilita' economica analitica.