IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare  impulso
al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure  volte
alla semplificazione del quadro normativo e  amministrativo  connesso
ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare,  la  disciplina
dei contratti pubblici; 
  Considerata l'urgente necessita' di operare in termini di  maggiore
semplificazione ed  accelerazione  per  l'affidamento  dei  contratti
pubblici,  garantendo,  al  contempo,  i   necessari   parametri   di
imparzialita'  e  trasparenza  nello   svolgimento   delle   relative
procedure; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
semplificare le procedure di approvazione dei  progetti  al  fine  di
pervenire al celere  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  destinate
all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  far  fronte  ai
problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei  contratti
pubblici  e  le  disposizioni  normative  in  tema   di   fallimento,
concordato preventivo,  amministrazione  controllata  e  liquidazione
coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire  adeguata
tutela  alle  attivita'  imprenditoriali  in  momentanea  sofferenza,
garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di semplificazione  e  accelerazione  per  la
realizzazione di interventi edilizi  in  zone  sismiche,  nell'ottica
dello   snellimento   dei   relativi   iter   tecnico-amministrativo,
assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  volte  a  stabilire  percorsi  di  accelerazione  e  di
semplificazione procedurale per la realizzazione o  il  completamento
di interventi infrastrutturali  ritenuti  prioritari,  prevedendo  la
nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei  per
l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa  in
sicurezza della  rete  viaria  siciliana,  prevedendo  la  nomina  di
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione, alla progettazione  e  all'affidamento  dei  relativi
interventi; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per la realizzazione di interventi  infrastrutturali  di
immediata  cantierabilita'  da  praticarsi  presso   i   comuni   con
popolazione fino a 3.500 abitanti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  il  completamento  del   collegamento   viario   a
scorrimento    veloce,     conosciuto     come     Strada     Statale
«Lioni-Grottaminarda»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  semplificare  e
velocizzare  i  procedimenti   sottesi   alla   realizzazione   degli
interventi edilizi di rigenerazione del  tessuto  edificatorio  nelle
aree urbane  per  consentire  l'urgente  ripresa  dell'attivita'  del
settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per la
riparazione e la  ricostruzione  degli  immobili,  l'assistenza  alla
popolazione e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Catania e nei territori dei comuni  della  provincia  di
Campobasso, colpiti dagli eventi sismici; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
l'accelerazione  del  processo   di   ricostruzione   nelle   regioni
dell'Italia  centrale,  gravemente  colpite  dagli   eventi   sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017; 
  Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a  tutela  della
zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno; 
  Ritenuto necessario costituire uno  specifico  sistema  di  allarme
pubblico nazionale, volto  alla  tutela  della  vita  umana,  tramite
servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti  interessati  da
gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo  economico,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, per i beni e le  attivita'  culturali,
per la pubblica amministrazione e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche al codice dei contratti pubblici 
 
  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23: 
      1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,"; 
      2) il  comma  3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "3-bis.  I
contratti di lavori di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  ad
esclusione  degli  interventi  di  manutenzione   straordinaria   che
prevedono il rinnovo o la sostituzione  di  parti  strutturali  delle
opere o di impianti, possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,
dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di
coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della
sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti
lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e  approvazione  del
progetto esecutivo."; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  Il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed  economica  individua,  tra  piu'  soluzioni,
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici  per  la
collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare  e
prestazioni da fornire. Per i  lavori  pubblici  di  importo  pari  o
superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche  ai  fini  della
programmazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   nonche'   per
l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito   pubblico   di   cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3.  Resta
ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di  richiedere   la
redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnico  ed  economica,
il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte
le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di
cui al comma 1, nonche' gli elaborati  grafici  per  l'individuazione
delle  caratteristiche   dimensionali,   volumetriche,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le  relative
stime economiche, secondo le modalita' previste nel decreto di cui al
comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione
in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
deve   consentire,   ove   necessario,   l'avvio   della    procedura
espropriativa."; 
      4) al comma 6, le parole  "di  studi  preliminari  sull'impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita'
ambientale e paesaggistica" e le parole "le esigenze di compensazioni
e di  mitigazione  dell'impatto  ambientale"  sono  sostituite  dalle
seguenti  "la  descrizione  delle  misure  di  compensazioni   e   di
mitigazione dell'impatto ambientale"; 
      5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
        "11-bis. Tra  le  spese  tecniche  da  prevedere  nel  quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere
strumentale  sostenute  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in
relazione all'intervento. 
        11-ter.   Le   spese   strumentali,   incluse   quelle    per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla  stesura  del
Piano  generale  degli  interventi  del  sistema   accentrato   delle
manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 sono a carico delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
trasferite all'Agenzia del demanio."; 
    b) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, le  parole  "Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,"
sono  sostituite  dalle  seguenti  "Con   il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista."; 
      2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di
lavori pubblici" sono soppresse, al secondo  periodo,  le  parole  ",
concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed,  e'  aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  "Gli  affidatari   di   incarichi   di
progettazione per progetti  posti  a  base  di  gara  possono  essere
affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione  che  il
concedente adotti misure adeguate per garantire  che  la  concorrenza
non sia falsata dalla loro partecipazione."; 
    c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi; 
    d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole "L'ANAC con
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti
"Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  e'
definita" , al secondo periodo, le  parole  "Con  le  medesime  linee
guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di
cui all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista."; 
    e) all'articolo 35: 
      1) al comma 9, lettera a), la  parola  "contemporaneamente"  e'
soppressa; 
      2) al comma 10, lettera a), la parola  "contemporaneamente"  e'
soppressa; 
      3) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "della prestazione"; 
    f) all'articolo 36: 
      1) al comma 2, lettera b), le parole  "e  inferiore  a  150.000
euro per i lavori, o alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le
forniture  e  i  servizi,   mediante   procedura   negoziata   previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per
i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e
i servizi, mediante procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove
esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori"; 
      2) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
      3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e  fino  alle
soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di  cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97,  comma
8."; 
      4) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Le  stazioni
appaltanti possono decidere che  le  offerte  siano  esaminate  prima
della  verifica  della  documentazione  relativa  al   possesso   dei
requisiti di carattere  generale  e  di  quelli  di  idoneita'  e  di
capacita' degli offerenti. Tale facolta' puo'  essere  esercitata  se
specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso  con  cui  si
indice la procedura. Se si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni
appaltanti verificano in maniera imparziale  e  trasparente  che  nei
confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione  e
che sussistano i requisiti e le  capacita'  di  cui  all'articolo  83
stabiliti dalla stazione appaltante;  tale  controllo  e'  esteso,  a
campione,  anche  sugli  altri  partecipanti,  secondo  le  modalita'
indicate nei documenti  di  gara.  Sulla  base  dell'esito  di  detta
verifica,  si  procede  eventualmente  a  ricalcolare  la  soglia  di
anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo  l'aggiudicazione,
la verifica sul  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  della
stipula del contratto."; 
      5) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: 
      "6-bis.  Ai  fini  dell'ammissione  e  della  permanenza  degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il
soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza  dei  motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui  all'articolo  81,  comma  2,  tale  verifica  sara'   effettuata
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici  di  cui
all'articolo 81, anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.  I
soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai
propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei
dati, certificati e informazioni disponibili mediante la  banca  dati
di cui all'articolo  81  per  la  predisposizione  della  domanda  di
ammissione e di permanenza ai mercati elettronici. 
        6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate  nell'ambito
dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 
        6-quater. In  luogo  del  DGUE,  i  soggetti  che  gestiscono
mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono  un  sistema
dinamico di acquisizione per  lavori,  servizi  e  forniture  possono
predisporre  formulari  standard  mediante  i  quali   richiedere   e
verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80  ed  ogni
eventuale  ulteriore  informazione  necessaria   all'abilitazione   o
all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto  competitivo  la
stazione  appaltante  utilizza  il  DGUE  per  richiedere   eventuali
informazioni, afferenti la specifica procedura,  ulteriori  a  quelle
gia' acquisite in fase di abilitazione o ammissione."; 
      6) al comma 7, primo periodo, le  parole  "L'ANAC  con  proprie
linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente codice, stabilisce le modalita'  di  dettaglio
per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle
procedure di cui al presente articolo, delle" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle", al secondo  periodo,  le  parole  "Nelle
predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti:  "Nel  predetto
regolamento", le parole "nonche' di effettuazione degli inviti quando
la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione
delle  offerte  anomale"  sono  soppresse,  e  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista."; 
      7) dopo il comma 9, e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  Fatto
salvo  quanto  previsto  all'articolo  95,  comma  3,   le   stazioni
appaltanti procedono  all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero,
previa   motivazione,   sulla   base   del   criterio    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa."; 
    g) all'articolo 37, comma 4, la parola  "procede"  e'  sostituita
dalle seguenti: "puo' procedere direttamente e autonomamente oppure"; 
    h) all'articolo 47: 
      1) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  I  consorzi
stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma  1,
lettera f), eseguono le prestazioni o  con  la  propria  struttura  o
tramite i consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'  solidale  degli
stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini
della qualificazione di cui all'articolo 84, con  il  regolamento  di
cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i  criteri  per
l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio  o  ai  singoli
consorziati  che  eseguono  le   prestazioni.   L'affidamento   delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo  45,  comma  2,
lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto."; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  La
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti  richiesti  nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a
seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei   predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del
consorzio stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono
attribuiti   pro-quota    i    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati
in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote  di   assegnazione   sono
proporzionali    all'apporto    reso    dai    singoli    consorziati
nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente."; 
    i) all'articolo 59: 
      1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,
il  seguente:  "I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della
progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di
gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti
dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e
costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della
progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione."; 
      2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater.  Nei
casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga  di  uno  o  piu'
soggetti qualificati alla realizzazione  del  progetto,  la  stazione
appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato."; 
    l) all'articolo 76, dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai  candidati
e ai concorrenti, con le modalita'  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante   il   Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui
all'articolo   80,   nonche'    la    sussistenza    dei    requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando  l'ufficio  o
il  collegamento  informatico  ad   accesso   riservato   dove   sono
disponibili i relativi atti."; 
    m) all'articolo 77, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. In caso di indisponibilita' o di disponibilita' insufficiente
di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai  fini  della
compilazione della lista  di  cui  al  comma  3,  la  commissione  e'
nominata,  anche  solo  parzialmente,   dalla   stazione   appaltante
competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del
contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto
da affidare e delle connesse competenze."; 
    n) all'articolo 80: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  "anche   riferita   a   un   suo
subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105,  comma  6,"  sono
soppresse; 
      2) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente: "Resta  fermo  altresi'  quanto  previsto  dall'articolo
34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159."; 
      3) al comma 3, primo periodo, le parole "in  caso  di  societa'
con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di
societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro"  e,  al
secondo  periodo,  dopo  le  parole   "quando   e'   intervenuta   la
riabilitazione" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero,  nei  casi  di
condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale"; 
      4) al comma 4, il quinto periodo, e' sostituito  dai  seguenti:
"Un operatore economico puo' essere escluso  dalla  partecipazione  a
una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a  conoscenza  e
puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha  ottemperato  agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o
multe,  ovvero  quando  il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento  o
l'impegno si  siano  perfezionati  anteriormente  alla  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande."; 
      5) al comma 5, alinea, le  parole  "anche  riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi  di  cui  all'articolo  105,  comma  6"  sono
soppresse  e  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:   "b)
l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in
stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o  sia  in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di  una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110
e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;"; 
      6) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: "10. Se la  sentenza
penale  di  condanna  definitiva  non  fissa  la  durata  della  pena
accessoria  della  incapacita'  di  contrattare   con   la   pubblica
amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto
o concessione e': 
        a) perpetua, nei  casi  in  cui  alla  condanna  consegue  di
diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo  317-bis,
primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena  sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale; 
        b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis,
primo comma, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia
intervenuta riabilitazione; 
        c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
        10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se
la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette
e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso."; 
    o) all'articolo 83, comma 2,  secondo  periodo,  le  parole  "con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,", e,  al  terzo
periodo, le parole: "di dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di detto regolamento"; 
    p) all'articolo 84: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20."; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole "L'ANAC, con il decreto
di  cui  all'articolo  83,  comma  2,  individua,   altresi',"   sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies, sono, altresi', individuati"; 
      3) al comma 4, lettera b), le parole "al decennio  antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti"; 
      4) al comma 6, quarto periodo, le parole  "nelle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies,"; 
      5) al comma 8, primo periodo, le parole "Le linee guida di  cui
al presente articolo disciplinano", sono sostituite  dalle  seguenti:
"Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina"
e al secondo periodo, le parole "Le linee  guida  disciplinano"  sono
sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati"; 
      6) al comma 10, primo periodo, le parole  "delle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies,"; 
      7) al comma 11, le parole "nelle linee guida"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,"; 
    q) all'articolo 86, comma 5-bis,  le  parole  "dall'ANAC  con  le
linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies."; 
    r) all'articolo 89, comma  11,  terzo  periodo,  le  parole  "Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
codice, sentito il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione
transitoria ivi prevista."; 
    s) all'articolo 95: 
      1) al comma 3, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
"b-bis). I contratti di servizi e le  forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo."; 
      2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 
      3) al comma 10-bis, il secondo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione
che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase  amministrativa  di  prima
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, ne'  per  l'individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.". 
    t) all'articolo 97: 
      1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
      "2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari  o  superiore  a
15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
        a) calcolo della somma e della media aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del dieci per cento, siano presenti una  o  piu'  offerte  di
eguale valore rispetto alle offerte  da  accantonare,  dette  offerte
sono altresi' da accantonare; 
        b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera
a); 
        c) calcolo della soglia come somma della media  aritmetica  e
dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
        d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata  di  un
valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
      2-bis. Quando il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'  inferiore  a
15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; ai fini  della  determinazione  della  congruita'  delle
offerte, al fine di non rendere predeterminabili  dagli  offerenti  i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,  il
RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
        a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali  di
tutte le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di
maggior ribasso e quelle di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi  un
uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente
nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del
dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di  eguale  valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da
accantonare; 
        b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera
a); 
        c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a); 
        d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o  inferiore
a 0,15,  la  soglia  di  anomalia  e'  pari  al  valore  della  media
aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della
medesima media aritmetica; 
        e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15
la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media  aritmetica
di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico  di  cui  alla
lettera b). 
      2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6."; 
      3) al comma 3-bis, le parole "Il calcolo di cui al comma  2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato"; 
      4) al comma 8, primo periodo, le parole  "alle  soglie  di  cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'  prevedere",   sono
sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede", dopo le parole "individuata ai sensi  del  comma  2",  sono
inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter.", e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non  opera
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci."; 
    u) all'articolo 102, comma  8,  primo  periodo,  le  parole  "Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   sentita
l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
    v) all'articolo 105: 
      1) al comma 2, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto  e'  indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non  puo'  superare  la
quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del  contratto
di lavori, servizi o forniture."; 
      2) al comma 4, la lettera a) e' abrogata; 
      3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80"; 
      4) al comma 4, la lettera d) e' abrogata; 
      5) il comma 6 e' abrogato; 
      6) al comma 13, la lettera a), e' abrogata e alla lettera c) le
parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse; 
    z) all'articolo 111: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole  "Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  su
proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle  competenti   commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida  che  individuano"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate"; 
      2) al comma 2, secondo periodo,  le  parole  "Con  il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuati" e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista."; 
    aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole  "per  le
attivita'  di  programmazione  della  spesa  per   investimenti,   di
valutazione  preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione   e   di
controllo delle procedure di  gara  e  di  esecuzione  dei  contratti
pubblici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  le  attivita'  di
progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione   ed   esecuzione,   di   verifica   preventiva   della
progettazione,"; 
    bb) all'articolo  133,  comma  8,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", indicando nei  documenti  di  gara  le  modalita'
della verifica,  anche  a  campione,  della  documentazione  relativa
dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei  criteri  di
selezione. Sulla  base  dell'esito  di  detta  verifica,  si  procede
eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo
97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso  dei
requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto."; 
    cc) all'articolo 146, comma 4,  primo  periodo,  le  parole  "Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  codice,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,"  e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista."; 
    dd) all'articolo 174: 
      1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  L'affidatario
provvede  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai   quali
apposita verifica abbia  dimostrato  la  sussistenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80."; 
    ee)  all'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,   le   parole
"ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"; 
    ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il  seguente:
"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato
all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
possono presentare le proposte di cui al  comma  15,  primo  periodo,
associati o consorziati, qualora privi  dei  requisiti  tecnici,  con
soggetti in possesso dei requisiti per  partecipare  a  procedure  di
affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione."; 
    gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    hh) all'articolo 197: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies."; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Per   la
partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione  da   parte   dei
contraenti generali, per gli affidamenti  di  cui  all'articolo  194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa,    nonche'    all'adeguato    organico    tecnico    e
dirigenziale."; 
    ii) all'articolo 199: 
      1) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole  "alla  SOA"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione"; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole  "del  decreto  di  cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"  e  il  secondo
periodo e' soppresso; 
    ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole  "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni"; 
    mm) all'articolo 216: 
      1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il  seguente:  "1-ter.  Per
gli interventi di cui al comma 1-bis, le  varianti  da  apportare  al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione  del
progetto esecutivo sia in fase di  realizzazione  delle  opere,  sono
approvate  esclusivamente  dal  soggetto  aggiudicatore  qualora  non
superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in
caso contrario sono approvate dal CIPE."; 
      2) al comma 4, il terzo, il quarto e  il  quinto  periodo  sono
soppressi; 
      3) al comma 4-bis, dopo il primo  periodo,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto
periodo, non  si  applica  altresi'  per  le  opere  i  cui  progetti
definitivi  siano  approvati  dall'organo  competente  entro  il   31
dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi  dodici
mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto  incaricato
della predisposizione del progetto esecutivo  non  puo'  assumere  le
funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto."; 
      4) al comma 14, primo periodo, le  parole  "delle  linee  guida
indicate all'articolo 83, comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"; 
      5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole "delle linee guida
di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies". 
      6) il comma 27-sexies e' sostituito dal  seguente:  "27-sexies.
Per le concessioni autostradali gia'  scadute  o  in  scadenza  entro
trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019,
il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per  l'affidamento
della concessione anche sulla base del  solo  fabbisogno  predisposto
dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi  di  messa  in
sicurezza dell'infrastruttura esistente."; 
      7)  dopo  il  comma  27-septies,  e'  aggiunto   il   seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza   Stato-Regioni,   di   un   regolamento   unico   recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e  integrazione  del  presente
codice, le linee guida e  i  decreti  adottati  in  attuazione  delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,  31,  comma
5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146,  comma  4,  147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o  restano  efficaci
fino alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al
presente comma.". 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
912 e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono
pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui,  alla  medesima  data,  non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
  4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; 
    b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al
comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'impugnazione"; 
    c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad  eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I
nuovi"; 
    d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al  comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono
soppresse; 
    e) al comma 11, primo periodo, le  parole  "Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10". 
  5. Le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.