Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della
Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  agosto  1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  217
del  30  agosto  1967  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Chianti» ed  approvato
il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  luglio  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  290
del  20  ottobre  1984  con  il  quale  e'  stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata e garantita dei  vini  «Chianti»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Chianti»; 
    Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, con  il  quale  e'  stato
integrato il comma 6 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della
DOCG dei vini «Chianti»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOCG dei vini «Chianti»; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana su istanza del Consorzio di tutela del  vino  Chianti
con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare
di produzione dei vini a DOCG «Chianti», nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,   del   citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita «Chianti». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio
PQAI IV, via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della predetta proposta.