L'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre  2018  ha
introdotto nel decreto legislativo n.  38/2005   (1)  un  nuovo  art.
2-bis,  in  base  al  quale  i  soggetti  che  in  precedenza   erano
obbligatoriamente tenuti ad applicare,  nella  redazione  dei  propri
bilanci, i principi contabili internazionali possono  applicare  tali
principi  in  via  facoltativa  se  non  hanno  titoli  ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato.  Ai  sensi  del  successivo
comma  1071,  questa  facolta'  decorre   dall'esercizio   precedente
all'entrata in vigore della nuova norma  (vale  a  dire,  l'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2018). 
    E' stato quindi chiesto di conoscere a quali disposizioni  devono
fare riferimento, per redigere il bilancio d'esercizio e consolidato,
le banche  e  gli  altri  intermediari  vigilati   (2)  (di  seguito,
«intermediari») che decidano di applicare le  disposizioni  contabili
nazionali. A questo fine si trasmette, in  allegato,  una  nota  alla
quale gli intermediari fanno  riferimento  per  la  compilazione  del
bilancio, d'esercizio e consolidato, chiuso o in corso al 31 dicembre
2018. Seguira' un'ulteriore comunicazione relativa ai criteri che gli
intermediari devono seguire per la  compilazione  delle  segnalazioni
statistiche di vigilanza disciplinate dalla Banca d'Italia. 
    Con riferimento agli esercizi successivi  la  Banca  d'Italia  si
riserva di emanare, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo  n.
136 del 2015, disposizioni  piu'  dettagliate  in  materia  di  forme
tecniche dei bilanci degli intermediari che non applicano i  principi
contabili internazionali. Analogamente, la Banca d'Italia fa  riserva
di emanare aggiornamenti alle segnalazioni statistiche  di  vigilanza
per  adeguarne  il  contenuto  alla  possibilita'  di  applicare   le
disposizioni contabili nazionali. 
    La presente comunicazione e la nota allegata verranno  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet della Banca d'Italia. 
 
      Roma, 15 marzo 2019 
 
                                                Il Governatore: Visco 
 
____________ 

(1) Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005  «Esercizio  delle
    opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
    materia di principi contabili internazionali». 

(2) Intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  unico,  SIM,  SGR,
    istituti di moneta elettronica e istituti di  pagamento,  nonche'
    le relative capogruppo.