IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire
misure per la crescita economica;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del
costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi
eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.