IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre   2011,   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
agli elementi previsti dalla normativa  dell'U.E.,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della DOP «Reno»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della predetta DOC; 
  Vista la domanda del Consorzio tutela dei vini Reno, trasmessa  per
il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota  n.  764865  del  28
dicembre 2018, intesa ad ottenere  la  riduzione  del  valore  minimo
dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine  controllata
«Reno», di cui all'art. 6 del  disciplinare  di  produzione,  per  le
tipologie  di  vini  «Montuni»,   «Montuni   spumante»   e   «Montuni
frizzante», per i prodotti derivanti dalla sola campagna  vendemmiale
2018/2019, nella misura di 0,5 g/l (da 5,5 a 5 g/l); 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta istanza, con le quali  e'  stato  evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia  2018
e' stato tale da determinare la riduzione  del  tenore  dell'acidita'
totale dei relativi vini, rispetto a quelli  medi  riscontrati  nelle
annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta  (0,5  g/l)
non  e'  tale  da  incidere   negativamente   sulle   caratteristiche
organolettiche dei vini in questione,  che  comunque  manterranno  un
limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5
g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE; 
  Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali,
per l'esame della modifica temporanea in  questione  possa  ritenersi
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui  all'art.  10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012  e  che,  in
tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole  espresso  della
Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 764865 del  28  dicembre
2018; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover   provvedere   alla   riduzione
dell'acidita' totale minima  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Reno» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019; 
  Ritenuto di dover pubblicare la modifica  temporanea  in  questione
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e
comunicare  la  stessa  modifica  temporanea  alla  Commissione  U.E.
tramite  il  sistema  informativo  messo  a  disposizione  ai   sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,  in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini  a  denominazione
di origine controllata «Reno», previsto all'art. 6  del  disciplinare
di produzione,  cosi'  come  da  ultimo  modificato  con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per  le  produzioni
derivanti   dalla   sola   campagna   vitivinicola   2018/2019,    e'
temporaneamente ridotto  di  0,5  g/l  per  le  tipologie  «Montuni»,
«Montuni Spumante» e «Montuni Frizzante» (da 5,5 a 5 g/l).