IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E., ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Reno»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della predetta DOC;
Vista la domanda del Consorzio tutela dei vini Reno, trasmessa per
il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota n. 764865 del 28
dicembre 2018, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo
dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata
«Reno», di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione, per le
tipologie di vini «Montuni», «Montuni spumante» e «Montuni
frizzante», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale
2018/2019, nella misura di 0,5 g/l (da 5,5 a 5 g/l);
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2018
e' stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidita'
totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle
annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l)
non e' tale da incidere negativamente sulle caratteristiche
organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un
limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5
g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;
Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali,
per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10,
comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in
tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della
Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 764865 del 28 dicembre
2018;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata «Reno» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019;
Ritenuto di dover pubblicare la modifica temporanea in questione
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e
comunicare la stessa modifica temporanea alla Commissione U.E.
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione
di origine controllata «Reno», previsto all'art. 6 del disciplinare
di produzione, cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni
derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2018/2019, e'
temporaneamente ridotto di 0,5 g/l per le tipologie «Montuni»,
«Montuni Spumante» e «Montuni Frizzante» (da 5,5 a 5 g/l).