La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 52 del codice penale
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la
seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo
comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di
cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui
al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima
difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in
essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o piu' persone».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo
comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al
primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o la altrui incolumita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza
e vi e' pericolo d'aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si
applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce
sempre in stato di legittima difesa colui che compie un
atto per respingere l'intrusione posta in essere, con
violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o piu' persone.».