IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dagli enti pubblici,  sono  erogate  sulla  base  degli
stati di avanzamento vistati dal  capo  dell'ufficio  tecnico  o,  se
questi manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma  13  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma  85  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma  160  della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art.
11,  comma  4-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la  quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e) della legge 13 luglio 2015,  n.  107  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
ed in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
ad € 170.000.000,00 tra le regioni; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018,  n.  849,  attualmente  in  corso  di
registrazione presso gli organi di controllo,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di
edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati  da
alcune regioni; 
  Visti i piani di erogazione e degli  interventi  predisposti  dalle
singole regioni allegati al presente decreto; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio
2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di
contributi pluriennali; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
  Considerato  che  l'art.   1,   comma   3,   del   citato   decreto
interministeriale 3 gennaio 2018 prevede che con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzato, ai  sensi  dell'art.
4, comma 177-bis della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo
delle risorse di cui al capitolo 7106 del bilancio di previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Dato  atto  che  l'art.  4,  comma   3-quinquies   del   richiamato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha espunto dalla presente procedura
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 33028, con la quale il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione   all'utilizzo,   mediante   attualizzazione,    dei
contributi decennali di euro  170.000.000,00  annui,  decorrenti  dal
2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e stanziati  con
la legge n. 232 del 2016 e rimodulati con la legge 27 dicembre  2017,
n. 205; 
  Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. n.  24976,  acquisita  al
protocollo del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018,  con  la  quale  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha  trasmesso
i pareri espressi dal Dipartimento  del  Tesoro  e  dal  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  cui  si  evince   che
dall'utilizzo  mediante   attualizzazione   dei   citati   contributi
decennali  non  derivano  effetti  peggiorativi  sul   fabbisogno   e
sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. n. 33028 del
20 dicembre 2018 sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di
previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 12  settembre  2018,  n.  615,  sono
state ripartite su base regionale  le  citate  risorse  ed  e'  stata
individuata  per  ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo
assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi  dell'art.  4,
comma 177-bis della richiamata legge n. 350 del  2003,  e'  risultato
che, dall'attualizzazione dei  contributi  pluriennali,  oggetto  del
presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma  177-bis
della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo  dei  contributi
recati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminati dalla
legge n. 232 del 2016, mediante la stipula  di  mutui  a  valere  sui
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00  annui  decorrenti  dal
2018 al 2027, al fine  di  consentire  l'attuazione  del  complessivo
Piano di edilizia scolastica; 
  Ritenuto, altresi' possibile autorizzare gli  enti  locali  di  cui
agli  allegati  elenchi  dall'Abruzzo  al  Veneto   all'avvio   delle
procedure  di  gara  e/o  alla  stipula  dei  contratti  di  appalto,
procedendo alla  proposta  di  aggiudicazione  entro  il  termine  di
centottanta  giorni,  in  caso  di  progettazione  esecutiva   e   di
trecentosessantacinque giorni, in caso di studio di fattibilita'  e/o
progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione  del
presente decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  4,  comma  177-bis  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da  parte
delle regioni, per il  finanziamento  degli  interventi  inclusi  nei
piani  regionali  triennali  di  edilizia  scolastica  di  cui   alla
programmazione unica nazionale, ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
interministeriale 3 gennaio 2018 - dei contributi pluriennali di euro
170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018  previsti  dalla  legge  28
dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le  finalita',
nella misura e per gli  importi  a  ciascuna  regione  assegnati  per
effetto dei decreti richiamati in premessa. 
  2. L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma  1,
quantificato includendo nel costo  di  realizzazione  dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  presente  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto  del
presente decreto,  il  perfezionamento  delle  stesse  puo'  avvenire
mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema
tipo, che  deve  essere  sottoposto  al  preventivo  nulla  osta  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  -
Direzione VI. 
  4. Entro trenta  giorni  dalla  stipula  del  contratto  di  mutuo,
l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 
  5. Nel contratto di mutuo stipulato  con  l'istituto  finanziatore,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in
particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, deve essere  inserita  apposita  clausola  che
prevede l'obbligo a carico dello stesso  di  comunicare,  al  massimo
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  (Direzione  II  e  VI)  e   al
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (Ispettorato
generale di bilancio - Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia,
l'avvenuto   perfezionamento    dell'operazione    finanziaria    con
indicazione delle informazioni di  cui  al  prospetto  allegato  alla
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010,
n. 2276, tenuto conto  della  tipologia  dell'operazione  finanziaria
perfezionata.