IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare
l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi
ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi
dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e
disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a
seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e
b)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare l'art. 400,
comma 8;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale
nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il
ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i
bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni
prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese,
nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale
richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38, in merito
all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da
parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive
modificazioni, recante: «Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art.
1, in base al quale la scuola dell'infanzia «contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo
il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della
lingua inglese»; l'art. 5, che introduce l'alfabetizzazione
obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola
primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28
giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua
straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse:
francese, inglese, spagnolo, tedesco»:
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso
all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria;
Visto decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare
l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno
scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di
insegnamento o classi di concorso»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare,
l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi
allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per
via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, commi
da 110 a 113 e il comma 20;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni ed in particolare
l'art. 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d'esame possano
essere precedute da forme di preselezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale e' stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95 recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e di secondo grado, nonche' del personale docente per il
sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio 2016, n. 105,
recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della
scuola dell'infanzia e primaria», e n. 107, recante «Concorso per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per
i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado».
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita'
linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione del citato
decreto 23 febbraio 2016, n. 95;
Considerata la necessita' di limitare la revisione ai programmi e
alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli ed esami
della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno,
atteso che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono
state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59;
Valutata l'opportunita' di stabilire alcune disposizioni generali
che danno conto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, al fine di una piu' agile predisposizione dei
bandi concorsuali;
Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015
prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del
personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati
muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna
classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i
soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita';
Vista la richiesta al Consiglio superiore della pubblica
istruzione, di esprimere il parere sullo schema del presente
provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018;
Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in
contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le
prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri
generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento di
un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso; eliminazione
dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione; nel
caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte
del dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, al
dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma 1 della legge n.
38/01;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate
dal CSPI:
in relazione all'art. 5 si ritiene di mantenere una netta
separazione tra la procedura concorsuale per l'accesso ai posti
comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno, conformemente a
quanto avvenuto per il concorso del 2016;
in relazione all'art. 6, comma 5 si ritiene, in linea con il
concorso del 2016, di prevedere anche per la scuola dell'infanzia,
l'accertamento della lingua inglese di livello B2:
in relazione all'art. 11, comma 2 si conferma, ai sensi delle
vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione
di diverse modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione;
in relazione all'allegato A, non si ritiene di accogliere la
richiesta di integrare i programmi, in quanto gli stessi risultano
gia' rimodulati in termini di aggiornamento normativo e di
adattamento alla procedura concorsuale per i posti comuni e di
sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19
aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi
per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno,
nonche' le prove di esame e i relativi programmi.
2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i
ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un'effettiva
vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia.
3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi
del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi
espletati ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 13 luglio
2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel
biennio di riferimento.