IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare
l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi
ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi
dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al  netto  dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento  dei  posti  vacanti  e
disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a
seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e
b)»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado», ed in  particolare  l'art.  400,
comma 8; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'art. 35  concernente  il  reclutamento  del  personale
nelle pubbliche amministrazioni, ove al  comma  3  e'  consentito  il
ricorso, «all'ausilio  di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a
realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che  i
bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche  amministrazioni
prevedano  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese,
nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al   profilo   professionale
richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art.  38,  in  merito
all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da
parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di  trattamento  tra  le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e  successive
modificazioni, recante: «Definizione delle  norme  generali  relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,  a  norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art.
1, in base  al  quale  la  scuola  dell'infanzia  «contribuisce  alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini,  anche  promuovendo
il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi  della
lingua  inglese»;  l'art.   5,   che   introduce   l'alfabetizzazione
obbligatoria nella lingua  inglese  tra  le  finalita'  della  scuola
primaria, superando  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  28
giugno 1991, art. 1, in base al quale  «l'insegnamento  della  lingua
straniera  riguarda,  di  norma,  le  quattro  lingue  piu'  diffuse:
francese, inglese, spagnolo, tedesco»: 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
modificazioni, e in particolare  l'art.  25,  in  merito  all'accesso
all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria; 
  Visto  decreto-legge   25   settembre   2009,   n.   134,   recante
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare
l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere  dall'anno
scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita   la   permanenza   nelle
graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'  stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di  posti  di
insegnamento o classi di concorso»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1,  commi
da 110 a 113 e il comma 20; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con  riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera  circolazione
di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 recante «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 7, comma 2-bis, che  prevede  che  le  prove  d'esame  possano
essere precedute da forme di preselezione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  regolamento  recante  «Disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre  2010,  n.  249  con  il  quale  e'  stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della  disciplina
dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 febbraio 2016, n.  95  recante  «Prove  di  esame  e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e di secondo  grado,  nonche'  del  personale  docente  per  il
sostegno agli alunni con disabilita'»; 
  Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio  2016,  n.  105,
recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della
scuola dell'infanzia e primaria», e n.  107,  recante  «Concorso  per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per
i  posti  di  sostegno  dell'organico  dell'autonomia  della   scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado». 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI,  19  dicembre
2016, n.  5388,  e  le  altre  conformi,  con  le  quali  si  afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita'
linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  alla  revisione  del  citato
decreto 23 febbraio 2016, n. 95; 
  Considerata la necessita' di limitare la revisione ai  programmi  e
alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli  ed  esami
della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni  e  di  sostegno,
atteso che le procedure concorsuali per  la  scuola  secondaria  sono
state specificamente disciplinate dal decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 59; 
  Valutata l'opportunita' di stabilire alcune  disposizioni  generali
che danno conto delle innovazioni  introdotte  dal  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, al fine di una  piu'  agile  predisposizione  dei
bandi concorsuali; 
  Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n.  107  del  2015
prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il  reclutamento  del
personale docente, possano  partecipare  esclusivamente  i  candidati
muniti del  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  per  ciascuna
classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i
soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita'; 
  Vista  la  richiesta  al   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione,  di  esprimere  il  parere  sullo  schema  del   presente
provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018; 
  Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
reso all'adunanza del 16 gennaio 2019; 
  Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che  non  appaiono  in
contrasto con le norme vigenti in  materia  e  che  non  limitano  le
prerogative  dell'Amministrazione  nella  definizione   dei   criteri
generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento  di
un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore
a quattro volte il numero dei posti messi  a  concorso;  eliminazione
dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione;  nel
caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte
del dirigente preposto  all'USR  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  al
dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma  1  della  legge  n.
38/01; 
  Ritenuto di non poter accogliere le  seguenti  richieste  formulate
dal CSPI: 
    in relazione  all'art.  5  si  ritiene  di  mantenere  una  netta
separazione tra la  procedura  concorsuale  per  l'accesso  ai  posti
comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno,  conformemente  a
quanto avvenuto per il concorso del 2016; 
    in relazione all'art. 6, comma 5 si  ritiene,  in  linea  con  il
concorso del 2016, di prevedere anche per  la  scuola  dell'infanzia,
l'accertamento della lingua inglese di livello B2: 
    in relazione all'art. 11, comma 2 si  conferma,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione
di   diverse   modalita'   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione; 
    in relazione all'allegato A, non  si  ritiene  di  accogliere  la
richiesta di integrare i programmi, in quanto  gli  stessi  risultano
gia'  rimodulati  in  termini  di  aggiornamento   normativo   e   di
adattamento alla procedura  concorsuale  per  i  posti  comuni  e  di
sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19
aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni  concernenti  i  concorsi
per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno,
nonche' le prove di esame e i relativi programmi. 
  2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle  regioni  e  per  i
ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda  un'effettiva
vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia. 
  3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi
del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei  concorsi
espletati ai sensi dell'art. 1, comma  144,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti  nel
biennio di riferimento.