IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado» ed in  particolare,  l'art.  404,
comma  9,  che  prevede  che  il  Ministro  stabilisca,  con  propria
ordinanza «le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione
delle commissioni giudicatrici»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  che
introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le
finalita'  della  scuola  primaria,  superando  quanto  previsto  dal
decreto ministeriale 28  giugno  1991,  art.  1,  in  base  al  quale
«l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro
lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1,  commi
da 109 a 114 e 192; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare
l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi
ordinari, per titoli ed esami,  banditi,  con  cadenza  biennale,  ai
sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto
dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e
disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a
seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e
b)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  7  marzo  2012  concernente  i   requisiti   per   il
riconoscimento della validita' delle certificazioni delle  competenze
linguistico - comunicative in lingua straniera; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 329  del  9  aprile  2019,  recante  «Requisiti  dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione delle modalita'
di  formazione  delle  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi   per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria,  stante  la  diversa  disciplina  stabilita   dal   decreto
legislativo n. 59 del 2017  per  la  scuola  secondaria  di  primo  e
secondo grado, anche per rendere piu' efficiente, efficace, economica
e trasparente la procedura attraverso l'utilizzo, a tali fini,  delle
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
  Vista  la  richiesta  di  acquisizione  del  parere  al   Consiglio
superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 2018; 
  Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica  istruzione
reso all'adunanza del 16 gennaio 2019; 
  Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del  CSPI  in  ordine
all'utilizzo del personale ATA per l'espletamento delle  funzioni  di
segretario nell'ambito delle commissioni esaminatrici senza  che  sia
prevista la possibilita' di esonero  dal  servizio,  in  mancanza  di
un'espressa norma di legge che preveda la possibilita'  di  concedere
tale esonero; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19
aprile 2018; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai  fini  della  presente  ordinanza  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
    b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    c) Decreto: il decreto ministeriale n.  329  del  9  aprile  2019
recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici  dei
concorsi per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto  comune  e  di
sostegno»; 
    d)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici
regionali; 
    e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
    f) Cun: Consiglio universitario nazionale; 
    g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
    h) professori universitari: i professori universitari di prima  e
seconda fascia; 
    i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam; 
    l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
    m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98.