IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la  proposta  di
gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies  del  codice  civile
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «Societa'   cooperativa
Ceriedil»; 
  Considerato  che,  come  emerge  dal  verbale  di   revisione,   la
cooperativa  non  e'  piu'  in  grado   di   raggiungere   lo   scopo
mutualistico, in quanto non svolge alcuna attivita' concreta, e  che,
dalla visura camerale aggiornata, si evince il mancato  deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi, essendo  l'ultimo  bilancio
depositato relativo all'esercizio 2012; 
  Considerato che non si ravvisano i presupposti per  la  continuita'
aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile; 
  Ritenuto che sussistono, pertanto, le condizioni per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Considerato che in data 31 agosto 2017 e' stato  assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione dell'avvio del procedimento di  scioglimento  per  atto
dell'autorita', portando, pertanto, a conoscenza della cooperativa la
nuova proposta sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018
recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione
di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice
civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Societa' cooperativa Ceriedil»,  con  sede  in  Cerignola  (FG)
(codice fiscale n. 03555910714), e' sciolta per atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;