IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad
essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato  della  DOP  «Lessini  Durello»  o  «Durello
Lessini» e il relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOP; 
  Vista  la  documentata  domanda  e  la  successiva   documentazione
integrativa, presentata per il  tramite  della  Regione  Veneto,  dal
Consorzio per la tutela del  vino  Lessini  Durello  DOC,  intesa  ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei  vini  «Lessini  Durello»  o
«Durello Lessini»; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE  n.  607/2009,  e'  stata
esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista
dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7,  8  e
10 e, in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  Nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018; 
    e' stata pubblicata la  proposta  di  modifica  del  disciplinare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  243  del  18
ottobre 2018; 
    entro il termine previsto di sessanta giorni dalla predetta  data
di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti  osservazioni
sulla citata proposta di modifica, da parte di soggetti interessati; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche  «non  minori»  ai  sensi  della   preesistente   normativa
dell'Unione  europea  sono  da  considerare   in   parte   «modifiche
ordinarie» e in  parte  «modifiche  unionali»,  le  quali,  ai  sensi
dell'art. 15, par. 3, del citato reg. UE n. 33/2019, sono da separare
ai fini del loro distinto seguito procedurale, che comporta, in  caso
di esito positivo della valutazione, l'approvazione delle  «modifiche
ordinarie»  con  provvedimento  nazionale  e   l'approvazione   delle
«modifiche unionali» con decisione comunitaria; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le  «modifiche
ordinarie»  contenute  nella   citata   domanda   di   modifica   del
disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Lessini  Durello»  o
«Durello Lessini» e il relativo documento unico  consolidato  con  le
stesse  modifiche,  mentre  si   rimanda   ad   altro   provvedimento
ministeriale la definizione  dell'iter  procedurale  nazionale  delle
«modifiche unionali» contenute nella stessa domanda  per  l'ulteriore
seguito presso la Commissione U.E.; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,  in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Lessini
Durello» o «Durello Lessini», cosi' come consolidato con  il  decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con  il  decreto
ministeriale 7  marzo  2014  richiamati  in  premessa,  a  titolo  di
approvazione delle «modifiche  ordinarie»  contenute  nella  proposta
richiamata in premessa, gli articoli 5, 6 e 8 sono sostituiti con  il
seguente testo: 
  «Art.  5  (Norme  per  la  vinificazione). -   Le   operazioni   di
vinificazione  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a
denominazione di origine controllata  «Lessini  Durello»  o  «Durello
Lessini» devono essere effettuate  all'interno  dei  comuni  compresi
totalmente  o  parzialmente  nella  zona  di  produzione   delimitata
dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni  siano  effettuate  anche  nei  comuni
limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane,
Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di  Progno  per  la
Provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla  Vicentina,
Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso,
Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del  Pasubio  e
Velo d'Astico per la Provincia di Vicenza. 
  Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche. 
  La resa massima dell'uva in vino finito non deve  essere  superiore
al 70%; per la tipologia spumante la resa e' raccolta  al  netto  dei
prodotti aggiunti  per  la  presa  di  spuma.  La  resa  compresa  la
percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di
origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. 
  Il vino «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante riserva deve
essere  ottenuto  ricorrendo  esclusivamente   alla   pratica   della
rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo   classico,   con
permanenza del vino sui  lieviti  per  almeno  trentasei  mesi.  Tale
periodo decorre dalla data di tiraggio, comunque  non  prima  del  1°
gennaio successivo alla raccolta delle uve. 
  La elaborazione dei vini spumanti deve  avvenire  solo  all'interno
del territorio della Regione Veneto. 
  Art. 6 (Caratteristiche al consumo). - I vini di  cui  all'art.  1,
all'atto della loro immissione al  consumo,  devono  rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
     «Lessini  Durello»  o  «Durello  Lessini»  spumante,  da  metodo
charmat: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; 
      odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato; 
      sapore: da dosaggio zero a demisec, fresco, armonico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
      acidita' totale minima: 6,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 14 g/l. 
    «Lessini  Durello»  o  «Durello  Lessini»  spumante,  da   metodo
classico: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: giallo paglierino piu' o meno carico; 
      odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; 
      sapore: da dosaggio zero a demisec, sapido, armonico; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
      acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
    «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante riserva, da metodo
classico: 
      spuma: fine, intensa; 
      colore: dal giallo paglierino piu'  o  meno  intenso,  fino  al
giallo dorato con eventuali riflessi ramati; 
      odore:  note  complesse  ed  evolute  proprie   di   un   lungo
affinamento in bottiglia; 
      sapore: da dosaggio zero a demisec, armonico; 
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50 % vol; 
      acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
  Secondo tradizione e' possibile la presenza di una velatura. In tal
caso   e'   obbligatorio   riportare   in   etichetta   la   dicitura
«rifermentazione in bottiglia». 
  Art. 8 (Confezionamento). -  I  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Lessini  Durello»  o  «Durello  Lessini»  devono  essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 15 litri. 
  Qualora detti vini siano confezionati  in  bottiglie  di  contenuto
nominale compreso tra 0,500 e litri 3 e' obbligatorio l'uso del tappo
fungo in sughero; per le bottiglie fino a 0,375 litri  e'  consentito
anche l'uso del tappo a vite. 
  Le  bottiglie  contenenti  i  vini  «Lessini  Durello»  o  «Durello
Lessini», devono essere, anche per quanto  riguarda  l'abbigliamento,
consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.». 
  2.  Il  disciplinare  di  produzione  consolidato  con   «modifiche
ordinarie»  di  cui  al  comma  1  ed  il  relativo  documento  unico
consolidato figurano rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente
decreto.