Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo
n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della
legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo
decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata
legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE
della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 17 luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  173  del  28  luglio
2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Prosecco»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della  DOP
dei vini «Prosecco»; 
    Visto il decreto ministeriale  28  luglio  2014,  pubblicato  sul
citato sito internet del Ministero - sezione qualita' -  vini  DOP  e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183  -  8
agosto 2014, concernente modifiche minori al disciplinare consolidato
della DOP «Prosecco»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 novembre  2014,  pubblicato  sul
citato sito internet del Ministero - sezione qualita' -  vini  DOP  e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 -  26
novembre  2014,  concernente   modifiche   minori   al   disciplinare
consolidato della DOP «Prosecco»; 
    Visto il decreto ministeriale 7  dicembre  2016,  pubblicato  sul
citato sito internet del Ministero - sezione qualita' -  vini  DOP  e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 -  17
dicembre 2016, concernente modifiche minori e con il quale  e'  stato
da  ultimo  modificato  il  disciplinare  di  produzione  della   DOP
«Prosecco»; 
    Esaminate le documentate domande, presentate per il tramite della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino Prosecco con
sede in Treviso, intese ad ottenere le modifiche del disciplinare  di
produzione della DOP Prosecco, rispettivamente degli articoli 5 e  6,
relativamente al tenore  degli  zuccheri  residui  per  la  tipologia
Prosecco  Spumante,  e  dell'art.  8,  relativamente  ai  sistemi  di
chiusura previsti per la medesima tipologia; 
    Considerato che per  l'esame  delle  predette  domande  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto  e
della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco»; 
    Considerato che ai sensi del citato regolamento  UE  n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata «Prosecco». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  -
Ufficio PQAI IV - via XX  Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.