Art. 1 
 
               Istituzione e compiti della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di  Giulio  Regeni,
di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione ha il compito di: 
    a)  raccogliere  gli  elementi  utili  per  chiarire   tutte   le
responsabilita' e le circostanze che  hanno  portato  alla  morte  di
Giulio Regeni; 
    b) verificare fatti, atti e condotte commissive  e  omissive  che
abbiano costituito o costituiscano ostacolo,  ritardo  o  difficolta'
per l'accertamento  giurisdizionale  delle  responsabilita'  relative
alla morte di Giulio Regeni, anche  al  fine  di  valutare  eventuali
iniziative normative per superare,  nel  caso  di  specie  e  per  il
futuro, simili impedimenti, nonche' per  incrementare  i  livelli  di
protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca
all'estero, in  funzione  di  prevenzione  dei  rischi  per  la  loro
sicurezza e incolumita'. 
  3. La Commissione riferisce alla Camera alla fine dei propri lavori
o anche nel  corso  di  questi,  ove  ne  ravvisi_  la  necessita'  o
l'opportunita'.