IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  in  data  25  ottobre  2018,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  249,  e'  stato  pubblicato
l'avviso dell'avvio del procedimento per  lo  scioglimento  per  atto
dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore  di  ventidue
societa' cooperative aventi sede nelle  regioni:  Abruzzo,  Campania,
Emilia-Romagna,  Lazio,  Lombardia,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna   e
Veneto; 
  Considerato che, la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della
comunicazione  sono  risultati   irreperibili   gia'   in   sede   di
revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile  ricavare
un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione  di  avvio
del procedimento; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le ventidue
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.