IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
   Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei confronti  della  societa'  cooperativa  «Rivabianca  cooperativa
allevatori di bufale Piana di Paestum societa' agricola» con sede  in
Capaccio (SA), codice fiscale 02887740658, conclusa in data in data 7
marzo 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di  gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  entro
il termine di sessanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede di
rilevazione, conclusa in data 27 settembre 2017, e  che  in  sede  di
accertamento concluso in data 7 marzo 2018  le  citate  irregolarita'
non risultavano sanate; 
  Considerato  che  dalle  citate  risultanze  ispettive  risultavano
permanere le seguenti irregolarita': 1. la  sussistenza,  all'interno
del sodalizio, di  una  grave  conflittualita'  interna  tra  i  soci
rilevante ai fini della approvazione dei bilanci  di  esercizio,  con
l'aggravante della non trasparente tenuta delle scritture  contabili;
2. irregolarita' e/o scarsa trasparenza nella procedura di ammissione
e/o esclusione dei soci; 
  Preso atto che le suddette irregolarita' esprimono i fondati indizi
di crisi che, a norma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile,
giustificano l'adozione del  decreto  di  gestione  commissariale  da
parte di questa Autorita' di vigilanza; 
  Vista la nota n. 127115 trasmessa via Pec in data 29 marzo 2018 con
la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Viste le controdeduzioni della cooperativa, da ultimo con  le  note
n. 65907 del 22 marzo  2019  e  n.  76698  del  4  aprile  2019  che,
all'esito  di  una  accurata  e  complessa  istruttoria  svoltasi  in
contraddittorio con i soggetti interessati, non evidenziano il  pieno
superamento delle suddette irregolarita', come risultante  anche  dai
verbali relativi alle riunioni del 5 giugno 2018 e  del  20  dicembre
2018 del Comitato centrale per le cooperative; 
  Considerato che con le predette controdeduzioni, infatti, l'ente si
limita a dare atto esclusivamente di avere provveduto a ripianare  la
perdita d'esercizio 2017 che aveva  comportato  valori  negativi  del
patrimonio netto (che avrebbe comportato  lo  scioglimento  d'ufficio
dell'ente), mediante  una  procedura  di  ricapitalizzazione  che  ha
peraltro portato alla drastica riduzione della  compagine  sociale  a
soli tre soci, e non gia' di avere provveduto a sanare le  contestate
irregolarita' gestionali  espressive  dei  fondati  indizi  di  crisi
rilevanti ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato, altresi', che questo ufficio  ritiene  non  sanate  le
irregolarita'  consistenti  nella  non   trasparente   tenuta   delle
scritture contabili e nella non trasparente gestione delle  procedure
di  ammissione  e/o  esclusione  dei  soci  della  cooperativa   che,
attualmente,  in  esito  alla  procedura  di  ricapitalizzazione  per
ripianare il patrimonio netto negativo dell'ente, risulterebbe essere
composta da soli tre soci (a fronte degli originari dodici); 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990  e  garantita  la  piena  partecipazione   al   procedimento
amministrativo alla rappresentante legale dell'ente  ed  ai  soggetti
interessati; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Rosa Camarda;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Rivabianca  cooperativa  allevatori  di  bufale  Piana  di   Paestum
societa' agricola»,  con  sede  in  Capaccio  (SA),   codice  fiscale
02887740658, costituita in data 6 maggio 1993, e' revocato.