IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 
 
  Visto  l'art.  108  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 «Linee guida
comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese  ferroviarie»  e,  in
particolare,   i   punti   106   e   107,   riguardanti   gli   aiuti
all'interoperabilita' finalizzati all'abbattimento  dell'inquinamento
acustico: «106. In  relazione  agli  aiuti  all'interoperabilita',  i
costi ammissibili, nella misura in cui  contribuiscono  all'obiettivo
del  coordinamento  dei  trasporti,  coprono  tutte   le   spese   di
investimento relative all'istallazione dei sistemi di sicurezza e  di
interoperabilita' o all'abbattimento dell'inquinamento acustico,  sia
nelle infrastrutture ferroviarie che nel  materiale  rotabile.  [...]
107.  La  Commissione  presume  che  un  aiuto   sia   necessario   e
proporzionato quando la sua  intensita'  resta  inferiore  ai  valori
seguenti: [...] c) nel caso degli  aiuti  all'interoperabilita',  50%
dei costi ammissibili.»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2014, della  Commissione  del  26
novembre 2014, relativo alla specifica tecnica  di  interoperabilita'
per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore»,  che  modifica  la
decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   429/2015   della
Commissione del 13 marzo 2015, recante le modalita'  di  applicazione
dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici; 
  Visto l'art. 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
recante «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  agosto  2007  n.  162  recante
«Attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio relativa alla sicurezza delle Ferrovie  comunitarie»  cosi'
come modificato dal decreto legislativo  24  marzo  2011,  n.  43  di
recepimento della direttiva 2008/110/CE; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010,  n.  191  e successive
modifiche ed integrazioni di recepimento delle direttive 2008/57/CE e
2009/131/CE relative alla interoperabilita' del  sistema  ferroviario
comunitario; 
  Visto il regolamento (UE) n.  445/2011  della  Commissione  del  10
maggio 2011, relativo ad un sistema di  certificazione  dei  soggetti
responsabili della manutenzione di carri merci; 
  Visto il decreto ministeriale 21  dicembre  2012  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2013,
recante «attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo  24
marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema  provvisorio  per  la
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di  carri
ferroviari adibiti al trasporto di merci»; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  2015/924  della  Commissione  del  8
giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n.  321/2013  (STI
carri) relativo alla specifica tecnica di  interoperabilita'  per  il
sottosistema  «materiale  rotabile  -  carri   merci»   del   sistema
ferroviario nell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il  personale  -  Direzione  generale   per   il   trasporto   e   le
infrastrutture ferroviarie; 
    b) gestore dell'infrastruttura: ai sensi del decreto  legislativo
15 luglio 2015, n. 112, il soggetto incaricato, in particolare, della
realizzazione,    della     gestione     e     della     manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed
il controllo-comando e segnalamento; 
    c) impresa ferroviaria:  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, qualsiasi impresa  pubblica  o  privata  la  cui
attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci
e/o passeggeri per ferrovia e  che  garantisce  obbligatoriamente  la
trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; 
    d)  detentore:  persona  fisica  o  giuridica  che,  essendo   il
proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in
quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come tale nel registro dei
veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797; 
    e) beneficiario: le imprese ferroviarie e i detentori  dei  carri
ferroviari identificati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che
abbiano effettivamente sostenuto l'investimento  sui  carri  adeguati
nonche' le  imprese  ferroviarie  che  svolgono  l'attivita'  di  cui
all'art. 5, comma 5; 
    f) soggetto  responsabile  della  manutenzione  o  ECM:  soggetto
responsabile della manutenzione di un veicolo  registrato  in  quanto
tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE)
2016/797; 
    g)  intervento:  le  attivita'  di  ammodernamento,   rinnovo   e
ristrutturazione del sistema frenante di un carro  merci  compatibili
con le finalita' del presente decreto.