Estratto determina AAM/AIC n. 91 del 16 aprile 2019 
 
    Procedura europea n. ES/H/0565/001/MR. 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  ROPIVACAINA
CLORIDRATO ALTAN PHARMA nella forma e confezioni  alle  condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate: 
    titolare  A.I.C.:  Altan  Pharma  Limited,  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in Dublino, 2 Harbour Square, Crofton  Road  -  Dun
Laoghaire, Irlanda (IE); 
    confezione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in POE  da
100 ml; 
    A.I.C. n. 047395013 (in base 10) 1F6D65 (in base 32); 
    confezione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in POE  da
200 ml; 
    A.I.C. n. 047395025 (in base 10) 1F6D6K (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: 
    sacche per infusione: tre anni. 
    Validita' dopo la prima apertura: 
    Dal  punto  di  vista  microbiologico  il  prodotto  deve  essere
utilizzato immediatamente, a meno che il metodo di apertura impedisca
il  rischio  di  contaminazione  microbica.  Se   non   viene   usato
immediatamente,  le  condizioni  e  i  tempi  di  conservazione  sono
responsabilita' dell'utilizzatore. 
    Per la miscelazione vedere  paragrafo  6.6  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      Principio attivo: Ropivacaina cloridrato Altan Pharma  2  mg/ml
soluzione per infusione. 
    1 ml di soluzione per infusione contiene  ropivacaina  cloridrato
monoidrato equivalente a 2 mg di ropivacaina cloridrato. 
    Ogni sacca da  100  o  200  ml  contiene  ropivacaina  cloridrato
monoidrato equivalente a 200 mg e 400 mg di ropivacaina cloridrato. 
    Eccipienti: 
      sodio cloruro; 
      acido cloridrico (per regolazione del pH); 
      sodio idrossido (per regolazione del pH); 
      acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Biomendi S.A. 
      Poligono Industrial de  Bernedo  s/n,  01118  Bernedo  (Alava),
Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      ROPIVACAINA CLORIDRATO ALTAN PHARMA 2 mg/ml e'  indicata  negli
adulti e negli adolescenti sopra i 12 anni nel trattamento del dolore
acuto per: 
        infusione  epidurale  continua  o  somministrazione  in  bolo
intermittente; 
        per dolore post-operatorio e nell'analgesia del parto; 
        blocchi del campo chirurgico; 
        blocco continuo dei nervi periferici per infusione continua o
per iniezioni in bolo intermittenti, per esempio per  il  trattamento
del dolore post-operatorio. 
    Negli infanti da 1 anno e nei bambini fino a 12 anni inclusi  per
(peri- e post-operatorio): 
      blocco singolo e continuo dei nervi periferici. 
    Nei neonati, negli infanti e nei bambini fino a 12 anni  compresi
per (peri- e post-operatorio): 
      blocco epidurale caudale; 
      infusione epidurale continua. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': 
        Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      Classe di fornitura: 
        OSP -  Medicinale  utilizzabile  esclusivamente  in  ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107 quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.