IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio1992, n. 223, recante «Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63; Visto il decreto 5 novembre 2001, concernente «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»; Visto il decreto 19 aprile 2006, concernente «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n. 182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale»; Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n. 233 concernente «Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale»; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; Vista la comunicazione del CEN (Comitato Europeo di Normazione) dell'11 gennaio 2012 con la quale si informa sulla approvazione da parte dei componenti del CEN/TC226 della Specifica tecnica (Technical Specification) «Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers», che determina le classi di prestazioni, modalita' di prova e criteri di accettazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti; Vista la pubblicazione da parte del CEN della CEN/TS 1317-8:2012 in data 18 aprile 2012; Vista la pubblicazione della norma UNI CEN/TS 1317-8:2012 che recepisce la CEN/TS 1317-8 in data 12 luglio 2012; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n. 44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Direzione generale per le infrastrutture stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali, dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti di categoria e da esperti del mondo accademico; Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso favorevolmente sulla necessita' di predisporre un atto normativo italiano che disciplini l'esecuzione delle prove d'urto secondo la citata CEN/TS 1317-8 e l'installazione dei dispositivi di protezione per i motociclisti, in ragione dell'elevato numero di motociclisti presenti sulle strade italiane; Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 che recepisce la norma europea EN 1317-5:2007+A2:2012 e tiene conto dell'errata corrige di agosto 2012 (AC:2012), riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli» adottata dal Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea, conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE; Vista la nota n. 7973 del 30 novembre 2018 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in data 27 novembre 2018 n. 2018/0581/I del progetto di norma; Considerato che con nota n. 53740 del 6 marzo 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri della Unione europea; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina l'installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (indicati da ora in poi con acronimo DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue. 2. Nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, le barriere continue sono quelle che presentano dal lato del traffico una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un'altezza di almeno 80 cm dal piano viabile. Tutte le altre sono da intendersi discontinue. 3. La specifica tecnica UNI CEN/TS 1317-8 «Sistemi di ritenuta stradali - Parte 8: Sistemi di ritenuta stradali per motociclisti in grado di ridurre la severita' dell'urto del motociclista in caso di collisione con le barriere di sicurezza» determina le classi di prestazioni, le modalita' di prova ed i criteri di accettazione dei DSM.