IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei
contratti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014,
n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio1992,
n. 223, recante «Istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63;
Visto il decreto 5 novembre 2001, concernente «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade»;
Visto il decreto 19 aprile 2006, concernente «Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale»;
Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n.
233 concernente «Disposizioni sull'uso e l'installazione dei
dispositivi di ritenuta stradale»;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
Vista la comunicazione del CEN (Comitato Europeo di Normazione)
dell'11 gennaio 2012 con la quale si informa sulla approvazione da
parte dei componenti del CEN/TC226 della Specifica tecnica (Technical
Specification) «Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road
restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist
collisions with safety barriers», che determina le classi di
prestazioni, modalita' di prova e criteri di accettazione dei
dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti;
Vista la pubblicazione da parte del CEN della CEN/TS 1317-8:2012 in
data 18 aprile 2012;
Vista la pubblicazione della norma UNI CEN/TS 1317-8:2012 che
recepisce la CEN/TS 1317-8 in data 12 luglio 2012;
Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta
stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, della Direzione generale per le infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico;
Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso
favorevolmente sulla necessita' di predisporre un atto normativo
italiano che disciplini l'esecuzione delle prove d'urto secondo la
citata CEN/TS 1317-8 e l'installazione dei dispositivi di protezione
per i motociclisti, in ragione dell'elevato numero di motociclisti
presenti sulle strade italiane;
Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 che recepisce
la norma europea EN 1317-5:2007+A2:2012 e tiene conto dell'errata
corrige di agosto 2012 (AC:2012), riguardante «Barriere di sicurezza
stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di
conformita' per sistemi di trattenimento veicoli» adottata dal
Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea,
conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Vista la nota n. 7973 del 30 novembre 2018 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta notifica
alla Commissione europea in data 27 novembre 2018 n. 2018/0581/I del
progetto di norma;
Considerato che con nota n. 53740 del 6 marzo 2019 il Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato che nel periodo di tre mesi
dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017,
non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri della Unione
europea;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'installazione dei dispositivi
stradali di sicurezza per motociclisti (indicati da ora in poi con
acronimo DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue.
2. Nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, le barriere
continue sono quelle che presentano dal lato del traffico una
superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per
un'altezza di almeno 80 cm dal piano viabile. Tutte le altre sono da
intendersi discontinue.
3. La specifica tecnica UNI CEN/TS 1317-8 «Sistemi di ritenuta
stradali - Parte 8: Sistemi di ritenuta stradali per motociclisti in
grado di ridurre la severita' dell'urto del motociclista in caso di
collisione con le barriere di sicurezza» determina le classi di
prestazioni, le modalita' di prova ed i criteri di accettazione dei
DSM.