IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
127,  come  sostituito  dall'art.  17,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica  all'Agenzia  delle  entrate
dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri  per  i  soggetti  che
effettuano  le  operazioni  di  cui  all'art.  22  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere  dal
1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti  con
un  volume  d'affari   superiore   ad   euro   400.000,   e   prevede
l'individuazione  di  esoneri  dagli  adempimenti  in  ragione  della
tipologia  di  attivita'  esercitata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto e,  in  particolare,  l'art.  22,  primo  comma,  che
stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione  della  fattura,  se
non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto  e
attivita' assimilate e l'art. 24 che disciplina la registrazione  dei
corrispettivi per i soggetti che esercitano le attivita' di commercio
al minuto ed attivita' assimilate; 
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1°  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi
delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali  non  e'
obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a  richiesta  del
cliente; 
  Visto il comma 3 dell'art. 12 della  legge  n.  413  del  1991  che
delega il Ministro delle finanze a stabilire, con decreto, sentite le
commissioni  parlamentari  competenti,  l'esonero   dall'obbligo   di
certificazione  dei  corrispettivi  nei  confronti   di   determinate
categorie di contribuenti  o  determinate  categorie  di  prestazioni
aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; 
  Visto l'art. 3, comma 147, lettera  e),  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento  governativo
al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello  scontrino  o  della
ricevuta fiscale  nell'ipotesi  in  cui  tali  adempimenti  risultino
gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, recante norme per la semplificazione degli obblighi  di
certificazione dei corrispettivi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7  luglio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  1998,
recante  l'esonero  dall'obbligo  della   fatturazione   per   alcune
operazioni effettuate dai comuni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
luglio 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  208  dell'8
settembre 2009, recante modifiche al regime IVA  della  cessione  dei
documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di  persone  e  dei
documenti  di  sosta  relativi  ai  parcheggi  veicolari,  ai   sensi
dell'art.  31-bis  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n.  127
del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio  2018,  di
memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei
corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o  di  gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 127  del
2015, che prevede l'obbligo, a  decorrere  dal  1°  aprile  2017,  di
memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei
corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di  beni
o prestazioni di servizi tramite distributori automatici; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  30
giugno 2016, recante la definizione delle informazioni, delle  regole
tecniche,  degli  strumenti  e  dei  termini  per  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  28
ottobre 2016, modificato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  18  aprile  2019,  recante   la   definizione   delle
informazioni da trasmettere, delle regole tecniche,  degli  strumenti
tecnologici e dei termini per  la  memorizzazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri  da
parte  dei  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del   decreto
legislativo del 5 agosto 2015, n. 127; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  30
marzo 2017, recante la definizione delle informazioni,  delle  regole
tecniche,  degli  strumenti  e  dei  termini  per  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
giornalieri  derivanti  dall'utilizzo  di   distributori   automatici
diversi  da  quelli  disciplinati  dal  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 7  dicembre  2016,
in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 5  agosto
2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione
idonee a rappresentare, anche  ai  fini  commerciali,  le  operazioni
oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  13
febbraio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  27
febbraio 2015,  recante  l'esonero  dall'obbligo  di  rilascio  della
ricevuta e dello scontrino fiscale per talune prestazioni di  servizi
rese da soggetti concessionari del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
ottobre 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  263  dell'11
novembre 2015, recante l'esonero dall'obbligo di  certificazione  dei
corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione,  di
servizi di tele radiodiffusione  e  di  servizi  elettronici  rese  a
committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa,  arte
o professione; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 127 del  2015,  la  memorizzazione  elettronica  e  la
connessa trasmissione dei dati dei  corrispettivi  sostituiscono  gli
obblighi di registrazione  di  cui  all'art.  24,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 127 del  2015,  la  memorizzazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica di cui  ai  commi  1  e  2  sostituiscono  la
modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  n.  413  del
1991 e al decreto del Presidente della Repubblica n.  696  del  1996,
fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta  del
cliente; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  28
maggio  2018,  che  ha  individuato  le  regole   tecniche   per   la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei
corrispettivi giornalieri relativi alle  cessioni  di  benzina  o  di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art.  2,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 127 del 2015; 
  Ritenuto di procedere all'individuazione delle ipotesi  di  esonero
dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri,  al
fine prevedere la graduale  attuazione  dell'adempimento  in  regione
della tipologia di attivita' esercitata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e  di
  trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
 
  1. In fase  di  prima  applicazione,  l'obbligo  di  memorizzazione
elettronica e trasmissione  telematica  dei  dati  dei  corrispettivi
giornalieri di cui all'art. 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, non si applica: 
    a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e  dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015; 
    b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e
di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato,  per
le  quali  i  biglietti  di  trasporto,  compresi  quelli  emessi  da
biglietterie automatiche, assolvono  la  funzione  di  certificazione
fiscale; 
    c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse
a quelle di cui alle lettere a) e b) nonche' alle operazioni  di  cui
all'art. 22 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a  quelle  di  cui
alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette  agli  obblighi  di
fatturazione  ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972.  Sono  considerate
effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non
sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018; 
    d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo  o
di un treno nel corso di un trasporto internazionale. 
  2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano  ad  essere  annotate
nel registro dei corrispettivi di cui all'art.  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per le operazioni di cui
alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di
documentazione mediante il rilascio della  ricevuta  fiscale  di  cui
all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino
fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.  18,  con  l'osservanza
delle relative discipline. 
  3. I soggetti che effettuano  le  operazioni  di  cui  al  comma  1
possono  comunque  scegliere  di   memorizzare   elettronicamente   e
trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi  giornalieri  di
tali operazioni.