IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti  della  societa'   cooperativa   «S.E.R.   Coop.   societa'
cooperativa» con sede in Valsamoggia (BO) - C.F. 03126511207 conclusa
in data  26  marzo  2018  e  del  successivo  accertamento  ispettivo
concluso in data 27 luglio 2018  con  la  proposta  di  adozione  del
provvedimento    di    gestione    commissariale     cui     all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata  diffidata  a  sanare  nel  termine  di novanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede
di accertamento tali irregolarita' non risultavano  ancora  sanate  e
precisamente: mancato versamento del contributo di revisione  per  il
biennio 2017/2018  comprensivo  di  sanzione  ed  interessi;  mancato
ripianamento della perdita dell'esercizio 2017 che sommato  a  quello
del 2016 ha determinato un  valore  negativo  del  capitale  sociale;
omessa esibizione del libro dell'organo amministrativo  e  del  libro
inventari; 
  Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non  si  e'
adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b) della legge
27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che  l'amministrazione  della
societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da  almeno  tre
soggetti stabilendone la durata nella carica ai sensi dell'art. 2383,
comma 2 del codice civile,  ne'  ha  provveduto  alla  determinazione
dell'eventuale compenso o  gratuita'  delle  cariche  dei  componenti
dell'organo gestorio; 
  Vista la nota ministeriale n. 432366 trasmessa in data 20  dicembre
2018 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n.  241/1990,  e'
stata trasmessa  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile,  regolarmente  consegnata  nella
casella di posta certificata del sodalizio, in ordine alla quale  non
sono pervenute  a  questo  ufficio  controdeduzioni  da  parte  della
cooperativa entro il termine di quindici giorni previsto nella citata
comunicazione; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione  del  17  aprile  2019  in
merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui
trattasi; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell' avv. Adriano Tortora; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della  societa'  cooperativa  «S.E.R.  Coop.
societa'  cooperativa»  con   sede   in   Valsamoggia   (BO) -   C.F.
03126511207, costituita in data 26 maggio 2011, e' revocato.