IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO  
 
  Visto l'art. 40 della legge del 24 marzo 1958, n. 195,  in  materia
di assegni e indennita' ai componenti del Consiglio  superiore  della
magistratura; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,    recante    l'ordinamento     della     giurisdizione
amministrativa e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del
Consiglio di Stato e dei tribunali  amministrativi  regionali  e,  in
particolare, l'art. 30 recante trattamento economico  dei  magistrati
amministrativi e l'art. 53-bis relativo all'autonomia finanziaria del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; 
  Visto il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria
da parte  della  Giustizia  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio di Stato in  data  6  febbraio  2012  e,  in
particolare  l'art.  42  recante  «Criteri  di  determinazione  della
indennita' di funzione onnicomprensiva»; 
  Vista la delibera n.  32  del  12  aprile  2019  del  Consiglio  di
Presidenza della Giustizia amministrativa adottata nella  seduta  del
28 marzo 2019 -  secondo  quanto  deliberato  nel  precedente  plenum
dell'11 gennaio 2019 - previa acquisizione del  parere  del  Collegio
dei revisori dei conti della Giustizia amministrativa - reso in  data
26 febbraio 2019 - e in  conformita'  alla  proposta  ed  all'acclusa
relazione illustrativa della  terza  commissione  permanente  del  21
marzo 2019, allegata, quest'ultima, alla predetta delibera; 
  Vista la relazione illustrativa sopra richiamata; 
 
                               Adotta: 
 
  Il presente decreto contenente modifiche al decreto del  Presidente
del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012,  recante  l'esercizio
dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa e,
in particolare all'art. 42 relativo  ai  «Criteri  di  determinazione
della indennita' di funzione onnicomprensiva». 
 
                               Art. 1 
 
  Nel regolamento, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria  da
parte della Giustizia amministrativa di cui al  decreto  del  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  6  febbraio  2012  e
successive modifiche, all'art. 42, dopo il comma 3, sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
    «3-bis. Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa non residenti a Roma e' dovuto il rimborso delle spese
di viaggio, compreso l'uso del mezzo aereo e quello,  eventuale,  del
taxi per gli spostamenti dalla propria abitazione di  residenza  alla
stazione ed aeroporti di partenza e viceversa, nonche' dalla stazione
ed aeroporto di arrivo  alla  sede  del  Consiglio  di  Presidenza  e
viceversa. 
    3-ter. Ai componenti del Consiglio di Presidenza non residenti  a
Roma  il  trattamento  di  missione  spetta  in  misura   intera   ed
indipendente dalla durata della permanenza a Roma del componente  del
Consiglio,  per  ogni  giorno  di  presenza  effettiva  in   cui   e'
programmata l'attivita' consiliare. 
    3-quater. Ai componenti del Consiglio di Presidenza  residenti  a
Roma per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  carattere  istituzionale
connessi al proprio incarico da  effettuarsi  sull'intero  territorio
nazionale,   compete   un   rimborso   mensile,   omnicomprensivo   e
forfettario.  Con  deliberazione  del  Consiglio  viene   determinato
l'importo del rimborso spese calcolato in misura forfettaria. 
    3-quinquies. L'indennita' di  trasferta  giornaliera  di  cui  al
presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di trasferta  di
cui all'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  nei
giorni in cui vi e' coincidenza tra udienze da  svolgersi  presso  il
Consiglio di  Stato  e  giorni  in  cui  e'  programmata  l'attivita'
consiliare». 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  il
visto di competenza. 
 
    Roma, 8 maggio 2019 
 
                                        Il presidente: Patroni Griffi