IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2003,
recante «Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina
della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro
il doping"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003
- Serie generale - n. 257, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2005, recante
«Modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7
della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
127 del 3 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 104, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, recante
«Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati
relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi
indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre
2006;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2010,
recante «Modifica del decreto 24 ottobre 2006, recante "Modalita' di
trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle
quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella
lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee"»;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2011, n. 3, che
modifica il suddetto decreto del 24 ottobre 2006, aggiungendo una
lettera b-bis) all'art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali
ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della Commissione per la vigilanza e il
controllo sul doping alla Sezione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del
Comitato tecnico sanitario, ricostituito con decreto del Ministro
della salute 26 settembre 2018 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dello sport, 16 aprile 2018, recante «Revisione della lista
dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 5 giugno 2018,
Supplemento ordinario n. 26;
Considerata l'opportunita' di aggiornare il citato decreto del
Ministro della salute 24 ottobre 2006, a seguito della cancellazione
del glicerolo e dell'alcool etilico o etanolo, dalla lista dei
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai
sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre
2018;
Decreta:
Art. 1
1. Le lettere a) e b)-bis. dell'art. 1, comma 2, del decreto del
Ministro della salute 24 ottobre 2006 e successive modificazioni,
sono abrogate.