Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita'
di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni»
1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri
speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con
particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un
uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'art. 1 e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai
fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i
servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto
di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di
cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta
intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o
gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione
europea, sono soggetti alla notifica di cui all'art. 1, comma 4, al
fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la
sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, per soggetto esterno
all'Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione
ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia
comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o
indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di
cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito
la residenza, la dimora abituale, la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia
comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della
disciplina di cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014,
possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita'
di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria
ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».
Riferimenti normativi
- Il testo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56 recante "Norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
marzo 2012, n. 63.