IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con
compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con
l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che
prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a
statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la
predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero
della sanita' (ora Ministero della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30
gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del
predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a
rideterminare per il 2017 la compartecipazione regionale all'I.V.A.
nella misura del 63,60 per cento del gettito I.V.A. complessivo
realizzato nel 2015, al netto di quanto devoluto alle regioni a
statuto speciale e delle risorse UE;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che, nel rinviare all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle
funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2019 i criteri di
determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come
disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della
compartecipazione all'IVA per l'anno 2017, rinviando al successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo
triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento
delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo n. 56 del 2000;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che
istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per
le assegnazioni alle regioni;
Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto
ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il
quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per
superare le criticita' rilevate in occasione della predisposizione
del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato
davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;
Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23
dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche
legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine
di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al
punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento
della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 56 del 2000, ed e' stata, altresi', prevista la
possibilita' di apportare modifiche alle specifiche tecniche
dell'allegato A) al medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni
annuali di cui all'art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, possa essere effettuata anche sulla base di intese tra lo
Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
Visti i correttivi approvati all'unanimita' dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nella seduta del 26 ottobre 2017;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a
livello regionale per gli anni 2013, 2014 e 2015, consumi la cui
media e' utilizzata come indicatore di base imponibile per
l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20
dicembre 2018;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1
Quota di compartecipazione all'I.V.A.
Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di
cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2017 sono stabilite nelle misure
indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente
decreto.