Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante
la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238
del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della
Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2010 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20
dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare
consolidato della DOP dei vini «Recioto della Valpolicella»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della DOP «Recioto della Valpolicella»;
Esaminata la domanda, presentata per il tramite della Regione
Veneto, del «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con sede
in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Recioto della
Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Vista la nota della Regione Veneto n. 014551 del 24 aprile 2019
con la quale e' stata trasmessa, da ultimo, la proposta di
disciplinare dei vini a DOP «Recioto della Valpolicella»;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 maggio 2019, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica
del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Recioto della
Valpolicella»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche
«non minori» del disciplinare in questione sono considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente
a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non
comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione
del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione,
preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della
modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo
di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di
presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Recioto della
Valpolicella».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ufficio
PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.