IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di  crisi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019  e  in  vigore  dal  1°
maggio 2019; 
  Visto  l'art.  30   del   predetto   decreto-legge,   che   prevede
l'assegnazione  di   contributi   ai   comuni   per   interventi   di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,  come
individuati al comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 precitato, ai  sensi
del quale, con decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  da
emanarsi entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma
2, contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni
di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione  (FCS)
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
la realizzazione  di  progetti  relativi  a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale
sostenibile; 
  Visto il  comma  2  del  medesimo  art.  30,  che  prevede  che  il
contributo di cui al comma 1 e' attribuito  a  ciascun  comune  sulla
base della popolazione residente  alla  data  del  1°  gennaio  2018,
secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), come di seguito indicato: 
    a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000  abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; 
    b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; 
    c) ai  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; 
    d) ai  comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; 
    e) ai comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; 
    f) ai comuni con popolazione superiore  compresa  tra  100.001  e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; 
    g) ai comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00; 
  Viste le  attivita'  demandate  dall'art.  30  al  Ministero  dello
sviluppo economico e le disposizioni recate dal comma  14,  ai  sensi
del quale  agli  oneri  relativi  alle  attivita'  istruttorie  e  di
controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle  risorse
di cui al comma 1 del citato art. 30; 
  Vista la tabella di riparto, riportata in calce al  medesimo  comma
14 dell'art. 30, che,  tra  l'altro,  indica  il  numero  degli  enti
appartenenti  a  ciascuna  delle  sopra  indicate  classi  di  comuni
identificata per popolazione residente; 
  Considerata   la   rilevazione    delle    unita'    amministrative
territoriali,  pubblicata  dall'Istituto  nazionale   di   statistica
(ISTAT) in data 20 febbraio 2019, dalla quale risulta che  il  numero
dei comuni presenti nel territorio nazionale si e'  ridotto  rispetto
al dato indicato nella predetta tabella a un  numero  complessivo  di
7.915 comuni; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere al riparto delle
risorse tra  i  comuni  in  conformita'  con  le  disposizioni  sopra
richiamate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 24 gennaio  2014,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Vista la nomina della dott.ssa  Laura  Aria  a  direttore  generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico, avvenuta con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse finanziarie  previste  dall'art.  30,  comma  1,  del
decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  al  netto  delle   risorse
necessarie per la copertura degli oneri di  cui  al  comma  14,  sono
assegnate a ciascun comune, sulla base dei criteri di cui al comma  2
del citato art. 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a  25
del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui  al
comma 1, nonche' del monitoraggio e  della  pubblicita'  delle  opere
finanziate,  resta  fermo   quanto   stabilito   dall'art.   30   del
decreto-legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza  dall'assegnazione
del contributo con conseguente rientro  del  relativo  importo  nelle
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i  comuni
che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi  di
efficientamento energetico o  di  sviluppo  territoriale  sostenibile
entro il termine del 31 ottobre 2019.  Fatto  salvo  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle  modalita'
di  controllo  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  art.  30,  le
disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con
successivo  provvedimento  del  direttore  generale  della  Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 maggio 2019 
 
                                          Il direttore generale: Aria 

                               ------- 
 
Avvertenza: 
 
    Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo
integrale del decreto, comprensivo di tutti gli  allegati,  e'  stato
pubblicato nel sito internet del Ministero dello  sviluppo  economico
all'indirizzo www.mise.gov.it