IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  351  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea, che fa  salva  l'efficacia  dei  diritti  e  degli  obblighi
derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958; 
  Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356,
il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del  Regno  ai
territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n.
1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale
sono state approvate le norme di attuazione  concernenti  il  credito
doganale nei predetti territori; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  gennaio  2005,
n. 19, che determina il tasso di  interesse  applicabile  alle  somme
relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato  presso
la dogana di Trieste, stabilendo tale tasso nella misura del  50  per
cento del tasso Euribor a sei mesi; 
  Visto l'art. 79 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio  1973,  n.  43,  concernente  gli  interessi  dovuti  per  il
pagamento differito dei diritti doganali; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Considerata la  necessita'  di  applicare  un  tasso  di  interesse
positivo per i diritti  doganali  ammessi  al  pagamento  posticipato
presso la dogana di Trieste, in  modo  da  evitare  un  arricchimento
senza causa dell'operatore che beneficia  di  tale  facilitazione  di
pagamento ed evitare, nel contempo, l'insorgere  di  oneri  a  carico
della finanza pubblica; 
  Considerato che, negli anni 2016 e 2017, il valore  di  riferimento
per il calcolo degli  interessi  per  il  pagamento  posticipato  dei
diritti doganali presso la dogana di Trieste, pari al  50  per  cento
del tasso Euribor a sei mesi, e' risultato negativo mentre il 50  per
cento  del  tasso  legale  per  i  medesimi  anni   e'   stato   pari
rispettivamente allo 0,1 e allo 0,05 per cento; 
  Considerato opportuno applicare,  in  considerazione  del  predetto
valore negativo assunto dal tasso Euribor a sei mesi, la misura  piu'
favorevole tra i predetti valori dello 0,1 e  dello  0,05  per  cento
agli operatori che hanno effettuato i pagamenti dei suddetti  diritti
doganali nel  periodo  precedente  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto; 
  Ritenuto opportuno applicare, a  decorrere  dal  giorno  successivo
alla data di pubblicazione del presente  decreto,  per  il  pagamento
posticipato dei predetti diritti  doganali,  il  tasso  di  interesse
dello 0,1 per cento qualora il predetto  tasso  Euribor  a  sei  mesi
risulti inferiore a tale  valore  facendo  salva  l'applicazione  del
tasso di interesse doganale di cui al predetto art.  79  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  1973,  qualora  piu'
favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'economia 
                   e delle finanze 3 dicembre 2004 
 
  1. Nel  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
dicembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  25
gennaio 2005, concernente la determinazione del  tasso  di  interesse
applicabile al pagamento differito dei  diritti  doganali  presso  la
dogana di Trieste, l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1.  -  Il  saggio  degli  interessi  applicabili  alle  somme
relative  ai  diritti  doganali  ammessi  al  pagamento   posticipato
concesso, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  ministeriale  18  giugno
1923, n. 7207, agli operatori  presso  la  dogana  di  Trieste  viene
determinato nella misura del 50% del  tasso  Euribor  a  sei  mesi  a
condizione che il medesimo saggio non risulti inferiore allo 0,1  per
cento, nel qual caso si applica tale ultimo  valore.  Trova  comunque
applicazione,  qualora  piu'  favorevole,  il  tasso   di   interesse
determinato ai sensi dell'art. 79 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».