La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 416-ter (Scambio  elettorale  politico-mafioso).  -  Chiunque
accetta, direttamente o a  mezzo  di  intermediari,  la  promessa  di
procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis o mediante le  modalita'  di  cui  al  terzo
comma  dell'articolo  416-bis  in  cambio  dell'erogazione  o   della
promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita'  o  in
cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le  esigenze
dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita  nel  primo
comma dell'articolo 416-bis. 
  La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di
intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. 
  Se  colui  che  ha  accettato  la  promessa  di  voti,  a   seguito
dell'accordo di  cui  al  primo  comma,  e'  risultato  eletto  nella
relativa consultazione elettorale, si applica la  pena  prevista  dal
primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'. 
  In caso di condanna per  i  reati  di  cui  al  presente  articolo,
consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 21 maggio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede