L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al
6%  delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per  l'obiettivo
investimenti in favore della crescita e  dell'occupazione,  in  forza
dei quali nel 2019  l'importo  della  riserva  sara'  definitivamente
assegnata dalla commissione mediante apposita decisione,  adottata  a
seguito della verifica di efficacia, ai  programmi  e  priorita'  che
avranno conseguito i propri target intermedi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25  febbraio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  per   i   programmi   operativi   nell'ambito
dell'obiettivo   investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che  abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei  agli
indigenti; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle  regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale  europeo  nonche'  degli  Stati  membri
ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per  il
periodo 2014-2020; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione  annuale  per
Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione  a  titolo
dell'obiettivo   investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale  europea,
la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  delle  risorse   della
dotazione  specifica  per  l'iniziativa  a  favore   dell'occupazione
giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da
trasferire  dalle  dotazioni  del  Fondo  di  coesione  e  dei  Fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e   al
Parlamento europeo  del  30  giugno  2016  concernente  l'adeguamento
tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del Reddito
nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica
di coesione  (articoli  6  e  7  del  regolamento  n.  1311/2013  del
Consiglio  che  stabilisce  il  quadro  finanziario  pluriennale  per
periodo 2014-2020); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941  della  Commissione
del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di  esecuzione
2014/190/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per  quanto  riguarda  l'ammontare  delle  risorse  per  la
coesione  economica,  sociale  e  territoriale  disponibili  per  gli
impegni di bilancio per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio  2015  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi  europei,
per il periodo di programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio,
previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Viste le decisioni della Commissione europea, di cui  alla  tabella
allegata, con le quali sono stati  approvati  i  Programmi  operativi
regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal  FESR  e  dall'FSE
dell'obiettivo   investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione, programmazione 2014-2020; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2014)  9679  del  15
dicembre  2014  di  approvazione  del  Programma  operativo  per   la
fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per
il sostegno a titolo del Fondo di aiuti  europei  agli  indigenti  in
Italia (FEAD), programmazione 2014-2020; 
  Considerato che per detti programmi e'  stato  gia'  assicurato  il
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 per le annualita' dal 2014 al 2017  con  i
decreti direttoriali IGRUE n. 11 e n. 21 del 2016, n. 1 e n.  19  del
2017, n. 25 del 2018 e che, pertanto, occorre assicurare  a  medesimo
titolo l'annualita' 2018, che viene assegnata nella misura del 50 per
cento; 
  Considerato  che  per  la  citata  annualita'  2018  dei  Programmi
operativi a fronte FESR e FSE con il decreto direttoriale IGRUE n. 38
del 2018 e' stato assicurato il prefinanziamento  nazionale  pubblico
pari ad euro 178.931.567,90 per i POR FESR, euro 68.884.433,67 per  i
PON FESR, euro 90.066.488,80 per i POR FSE ed euro 78.489.063,05  per
i PON FSE, di cui occorre tener conto nell'assegnazione del  presente
decreto; 
  Considerato che in base ai  piani  finanziari  delle  decisioni  di
approvazione dei programmi FESR il cofinanziamento nazionale pubblico
a carico del Fondo di rotazione per l'annualita'  2018  -  che  viene
assegnata nella misura del 50 per cento al  netto  della  riserva  di
efficacia e tenuto conto del predetto  prefinanziamento  nazionale  -
relativamente ai POR ammonta ad euro 350.929.376,94  e  relativamente
ai  PON  ad  euro  153.908.308,92  quindi  complessivamente  ad  euro
504.837.685,86; 
  Considerato che in base ai  piani  finanziari  delle  decisioni  di
approvazione dei programmi FSE il cofinanziamento nazionale  pubblico
a carico del Fondo di rotazione per l'annualita'  2018  -  che  viene
assegnata nella misura del 50 per cento al  netto  della  riserva  di
efficacia e tenuto conto del suddetto  prefinanziamento  nazionale  -
relativamente ai POR ammonta ad euro 195.400.179,35  e  relativamente
ai PON ad euro  111.003.469,41  e  quindi  complessivamente  ad  euro
306.403.648,76; 
  Considerato che, in base al piano  finanziario  FEAD  della  citata
decisione di approvazione C(2014) 9679, il cofinanziamento  nazionale
pubblico a carico del  Fondo  di  rotazione  di  cui  alla  legge  n.
183/1987 per l'annualita' 2018 e' pari ad euro 17.230.285,00; 
  Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di  rotazione
a titolo di cofinanziamento nazionale pubblico a fronte FESR,  FSE  e
FEAD ammonta complessivamente ad euro 828.471.619,62; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
dell'11 marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi operativi che
beneficiano del sostegno del FESR, del  FSE  e  del  FEAD  2014-2020,
nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore  della  crescita  e
dell'occupazione, per l'annualita' 2018, che  viene  assegnata  nella
misura  del  50  per  cento,   ammonta   complessivamente   ad   euro
828.471.619,62 al netto  della  riserva  di  efficacia  di  cui  agli
articoli 20, 21 e 22 del regolamento  (UE)  1303/2013  richiamati  in
premessa e del prefinanziamento nazionale pubblico a  fronte  FESR  e
FSE, di cui  al  decreto  direttoriale  IGRUE  n.  38/2018  parimenti
richiamato in premessa, cosi' come riportato nella  tabella  allegata
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dalle  amministrazioni
titolari dei programmi. 
  3. Le amministrazioni  interessate  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma  245  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° aprile 2019 
 
                                  L'Ispettore generale Capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-504