L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di
cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99,  ha  istituito
un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17  luglio  2014
della Commissione recante modalita' di applicazione  del  regolamento
UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto  regolamento  (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato
con il regolamento delegato (UE) n. 791  del  27  aprile  2015  della
Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale  per  Stato
membro degli stanziamenti di  impegno  per  il  sostegno  comunitario
destinato allo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020, azzerando l'annualita' 2014 e ripartendola  al  50%  nelle
due  annualita'  successive  2015  e  2016,  assegna  all'Italia   un
ammontare   complessivo   di   risorse    FEASR    pari    ad    euro
10.444.380.767,00; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni  il  16  gennaio
2014 sulla proposta di riparto, tra  i  vari  programmi  di  sviluppo
rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per  il  periodo  di
programmazione 2014/2020; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
base al quale «Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  l'iter  dei
pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea
a titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche' gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle medesime amministrazioni centrali dello  Stato,  il
Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987,  n.
183,  provvede  alle  erogazioni  a  proprio  carico,  riguardanti  i
predetti  interventi,  anche  mediante  versamenti   nelle   apposite
contabilita'  speciali  istituite  presso  ciascuna   amministrazione
titolare degli interventi stessi»; 
  Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i  criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,  per  il
periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi  quelli  finanziati
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Vista la nota n.  5451  del  13  febbraio  2019  con  la  quale  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo  ha   trasmesso   il   quadro   finanziario   relativo   alla
programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo  rurale,  distinto
per regione, e comprensivo del finanziamento  relativo  al  programma
della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza
della  quota  di  cofinanziamento  statale   distinta   per   singola
annualita', che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50  euro  ed
e' a carico del  predetto  Fondo  di  rotazione,  comprese  le  quote
regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici; 
  Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento
del budget assegnato all'Italia derivante  dalle  risorse  aggiuntive
(pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base
ai  trasferimenti  tra  il  primo  e  secondo  pilastro  (regolamento
delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla  riduzione  del
5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono
un premio superiore a 150.000 euro (Art. 11  del  regolamento  UE  n.
1307/2013); 
  Considerato, inoltre, che  il  predetto  quadro  finanziario  tiene
conto dello storno parziale delle risorse  finanziarie  assegnate  ai
PSR per le annualita' 2018, 2019 e 2020, approvato  dalla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei
PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  colpite  dagli
eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; 
  Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del  regolamento  UE  n.
1303/2013, la ventilazione annuale e'  stata  calcolata  distinguendo
per ciascuna annualita' di spesa la quota destinata alla  riserva  di
performance, che sara' assegnata mediante apposita decisione dal 2019
previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento
dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorita' dei PSR; 
  Considerato che la predetta ventilazione  annuale  include  sia  un
aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia  di
euro delle singole annualita' di impegno FEASR  sia  l'arrotondamento
del tasso  di  cofinanziamento  FEASR  a  due  cifre  decimali,  che,
mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina  una  variazione
in  aumento  della  spesa  pubblica  complessiva  e  del  conseguente
cofinanziamento  nazionale  (Stato  e   regione)   per   un   importo
complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito  nell'accordo
della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014; 
  Vista la decisione della Commissione  C(2018)8505  del  5  dicembre
2018 recante approvazione del  programma  di  sviluppo  rurale  della
Regione Umbria per il periodo di programmazione 2014/2020; 
  Vista la  legge  di  conversione  15  dicembre  2016,  n.  229  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti  in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24  agosto  2016,  che
prevede che per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la  totale
copertura, a carico del Fondo di  rotazione  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, della quota regionale  dei  rispettivi  PSR  relativa  alle
annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; 
  Vista la predetta la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale
il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo  ha   trasmesso   il   quadro   finanziario   relativo   alla
programmazione 2014-2020 dei programmi di  sviluppo  rurale,  che  ha
quantificato in complessivi euro 118.973.019,72 l'onere a carico  del
Fondo di rotazione per la copertura della  quota  regionale  del  PSR
della Regione Umbria relativa alle annualita' 2016, 2017, 2018,  2019
e 2020, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli  20,
21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Considerato che si e' gia' provveduto con il decreto n. 11/2017  ad
assegnare la quota regionale del PSR della  Regione  Umbria  relativa
alle predette annualita' per complessivi 110.650.211,62  euro,  prima
dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR  per
le annualita' 2018, 2019 e 2020,  approvato  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore  dei  PSR
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite  dagli  eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016; 
  Considerata la necessita' di ricorrere per la differenza tra i  due
predetti importi, pari a 8.322.808,10 euro, alle  disponibilita'  del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui alla citata legge n. 183/1987; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
svoltasi in data 20 marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
   1. L'integrazione della quota di cofinanziamento regionale per  le
annualita' 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo  rurale  (PSR)
2014-2020 della Regione Umbria, pari a complessivi 8.322.808,10 euro,
al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e  22
del regolamento (UE) 1303/2013, fa  carico  alle  disponibilita'  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  secondo
l'articolazione prevista dalla tabella allegata. 
  2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in
favore dell'organismo pagatore AGEA sulla  base  delle  richieste  di
erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono  conto  delle
previsioni di spesa formulate dal  predetto  organismo  pagatore.  La
quota di cofinanziamento regionale,  eventualmente  anticipata  dalla
Regione Umbria, dovra' essere restituita  alla  medesima  regione  da
parte dell'organismo pagatore AGEA. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo, la Regione Umbria e l'organismo pagatore AGEA effettuano
tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari,
dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  che  giustificano  le
erogazioni di cui al punto 2, nonche' verificano che i  finanziamenti
comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed
in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° aprile 2019 
 
                                  L'Ispettore generale Capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-408