IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la nota prot. n. STDG P 56560, del 17  maggio  2019,  con  la
quale il direttore generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.m.
20 settembre 2004, n. 245, ha delegato  la  dott.ssa  Giovanna  Maria
Romeo, dirigente dell'Area amministrativa  dell'AIFA,  a  sostituirlo
temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in
caso di propria assenza o impedimento, per le giornate  del  19,  20,
21, 22 e 23 maggio 2019; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per  uso  umano  e
veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017), la quale ha previsto che, entro il 31 marzo
2017, fossero stabiliti dall'AIFA i criteri  per  la  classificazione
dei farmaci innovativi e ad innovativita' condizionata e dei  farmaci
oncologici innovativi e le modalita' per la valutazione degli effetti
dei predetti farmaci  ai  fini  della  permanenza  del  requisito  di
innovativita', nonche' le modalita' per la  eventuale  riduzione  del
prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, il suo art. 1, commi 408-409,
con  i  quali  e'  stato  previsto  un  monitoraggio  degli   effetti
dell'utilizzo dei farmaci  innovativi  e  innovativi  oncologici  sul
costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determinazione AIFA n. 1535/2017  del  12  settembre  2017
recante «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei
farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2017; 
  Vista la  determinazione  AIFA  n.  589/2016  del  22  aprile  2016
(«Riclassificazione del medicinale per uso umano «Keytruda», ai sensi
dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2016; 
  Vista la  determinazione  AIFA  n.  1094/2017  del  5  giugno  2017
(«Classificazione del medicinale per uso umano «Keytruda»,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017; 
  Tenuto conto che il medicinale «Keytruda» risulta  essere  inserito
sia nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art.  10,  comma
2, legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'art. 1, comma 1,
dell'accordo  Stato  Regioni  del  18  novembre  2010  (Rep.Atti   n.
197/CSR), sia di quello dei medicinali che hanno accesso ai fondi  di
cui all'art. 1, commi 401 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di Bilancio 2017); 
  Visto il comunicato «Comunicazione  AIFA  sui  farmaci  innovativi»
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019; 
  Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2019 con la quale  la
societa' MSD Italia Srl ha chiesto l'applicazione dei  nuovi  criteri
di cui  alla  determinazione  AIFA  1537/2017  per  l'indicazione  in
monoterapia nel «trattamento di prima linea del  carcinoma  polmonare
non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui  tumore
esprime PD-L1 con tumour proportion score (TPS) ≥ 50 % in assenza  di
tumore positivo per mutazione di EGFR o per ALK»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 8-9-10 maggio 2019 in merito  al
riconoscimento  del  requisito  di  innovativita'  della  indicazione
terapeutica di cui alla determinazione AIFA 1094/2017, relativa  alla
classificazione del medicinale per uso umano «Keytruda»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
      Riconoscimento del requisito di innovativita' terapeutica 
 
  Si riconosce il requisito di innovativita' del medicinale KEYTRUDA,
per l' indicazione in ionoterapia nel «trattamento di prima linea del
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)  metastatico  negli
adulti il cui tumore esprime PD-L1 con tumour proportion score  (TPS)
≥ 50 % in  assenza  di  tumore  positivo  per  mutazione  di  EGFR  o
per-ALK», nella confezione 25 mg/ml - concentrato per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (Vetro) - 4 ml - 1 flaconcino
- A.I.C. n. 044386023/E, ferme restando  tutte  le  altre  condizioni
negoziali previste nella  determinazione  AIFA  n.  328/2019  del  19
febbraio 2019. Il riconoscimento del predetto requisito decorre dalla
data  di  efficacia  del  provvedimento  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017, per la durata di trentasei mesi.