IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Concordia societa'  cooperativa
sociale  ONLUS»  con  sede  in  Chiari  (BS),  (codice   fiscale   n.
03278120989) - aderente alla Associazione nazionale di rappresentanza
Confcooperative - conclusa in data 31 gennaio 2018 e  del  successivo
accertamento ispettivo concluso in data 7 maggio 2018 con la proposta
di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa  era  stata   diffidata   a   sanare   nel   termine   di
sessanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e  che
in sede di accertamento alcune irregolarita' non  risultavano  ancora
sanate e precisamente: 
    1) mancata esibizione delle  dichiarazioni  fiscali  obbligatorie
riferite all'anno 2016; 
    2) omesso versamento del  contributo  di  revisione  del  biennio
2017/2018 comprensivo di sanzioni ed interessi; 
  Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non risulta
iscritta presso l'albo delle societa' cooperative sociali; 
  Vista la nota numero 349993 trasmessa via Pec  in  data  3  ottobre
2018 con la quale e' stato  comunicato  alla  cooperativa,  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l'avvio   del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale  ex   art.   2545-sexiesdecies   del   codice   civile,
regolarmente  consegnata  nella  casella  di  posta  certificata  del
sodalizio; 
  Preso atto che in data 18  ottobre  2018,  con  nota  acquisita  al
numero 365505, il sodalizio ha comunicato la volonta'  di  sanare  le
irregolarita' contestate, rilevate in un periodo  in  cui  l'ente  si
trovava difficolta', ed ha richiesto per l'invio della documentazione
attestante il risanamento delle irregolarita' contestate una  proroga
di quaranta giorni rispetto  al  termine  indicato  nella  menzionata
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Vista la nota  ministeriale  numero  378412  con  la  quale  questa
Autorita' di vigilanza concedeva alla cooperativa una proroga termine
di venti giorni entro il quale inoltrare la documentazione richiesta; 
  Considerato che decorso il citato teimine nessuna comunicazione  e'
pervenuta da parte  della  cooperativa  e  che,  quindi,  in  data  7
dicembre 2018, con nota ministeriale numero 421199, questa  direzione
generale  ha  provveduto  a  diffidare  l'ente  all'invio  di  quanto
richiesto entro quindici giorni; 
  Tenuto  conto  che  la  menzionata  diffida  e'  rimasta  priva  di
riscontro da parte dell'ente; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione  del  17  aprile  2019  in
merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui
trattasi; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Silvio Marchini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di amministrazione della societa' «Concordia  societa'
cooperativa sociale ONLUS» con sede in Chiari (BS),  (codice  fiscale
n. 03278120989), costituita in data 13 dicembre 2010, e' revocato.