IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso  umano   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  in  particolare  il  Capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, in  particolare  il
Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista   la   determina   n.   630/2019   del   2    aprile    2019,
«Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Jadiza",  ai  sensi
dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2019, di  cui
e' titolare l'azienda Gedeon Richter Plc; 
  Considerato che  occorre  rettificare  la  suddetta  determina  per
errore materiale in ordine  alla  corretta  classificazione  ai  fini
della fornitura del medicinale; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Rettifica della determina n. 630/2019 del 2 aprile 2019 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determina  n.  630/2019
del 2 aprile 2019 «Riclassificazione del  medicinale  per  uso  umano
JADIZA, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  101  del  2  maggio
2019: 
dove e' scritto: 
  «Art. 2 
  (Classificazione ai fini della fornitura) 
   La  classificazione  ai  fini  della  fornitura   del   medicinale
"Jadiza" e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta (RNR)»; 
leggasi: 
  «Art. 2 
  (Classificazione ai fini della fornitura) 
   La  classificazione  ai  fini  della  fornitura   del   medicinale
"Jadiza", e' la seguente: 
    per la confezione avente A.I.C. n. 041960028: medicinale soggetto
a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR); 
    per la confezione avente A.I.C. n. 041960016: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR)».