IL DIRETTORE GENERALE  
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;  
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;  
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;  
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni;  
  Visti il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   del   31   marzo   2004   e   successive   modifiche   ed
integrazioni che     istituisce     procedure     comunitarie     per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali e  il
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 13 novembre 2007  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  sui
medicinali per terapie avanzate;  
  Vista la direttiva n.  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai medicinali per uso umano e successive modifiche  ed  integrazioni,
in particolare il  Capo  IV  (Procedura  di  mutuo  riconoscimento  e
procedura decentrata);  
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano nonche' della direttiva n. 2003/94/CE,  in  particolare
il  Capo  V  (Procedura   di   mutuo   riconoscimento   e   procedura
decentrata);  
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;  
  Vista la determina n. 510/2019 dell'11 marzo 2019, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  29  marzo  2019,   concernente   la
riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Movymia»  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  nella
titolarita' della societa' Stada Arzneimittel AG;  
  Considerato che occorre rettificare il suddetto  provvedimento  per
errore materiale in ordine  all'omessa  indicazione  dei  diritti  di
proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle
vigenti disposizioni normative in materia di tutela brevettuale;  
  Visti gli atti d'ufficio;  
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
      Rettifica della determina n. 510/2019 dell'11 marzo 2019 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determina  n.  510/2019
dell'11 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  29
marzo 2019, concernente la riclassificazione del medicinale  per  uso
umano MOVYMIA ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537: 
    dopo l'art.  3  «Classificazione  ai  fini  della  fornitura»  e'
inserito il seguente articolo: 
 
                              «Art. 4. 
                         Tutela brevettuale 
 
  Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco
generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto  legislativo  n.  219/2006
che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale». 
    dove e' scritto: 
 
                              «Art. 4. 
                         Disposizioni finali 
 
  La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e
sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio», 
    leggasi: 
 
                              «Art. 5. 
                         Disposizioni finali 
 
  La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e
sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio».