IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre  2015,  relativa   alla   procedura   di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la nota del  30  maggio  2018,  n,  17138  con  la  quale  la
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato  la  proposta  di  modifica
dell'allegato  13,  in  particolare  della  Tabella  1  «Elenco   dei
fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura  biologica»,  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello  sviluppo  economico  concernente  la
procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
tecniche di  cui  alla  direttiva  (UE) n. 2015/1535  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; 
  Considerato che le variazioni di cui al presente  provvedimento  si
riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29  aprile  2010,
n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto  previsto  da  detto
decreto legislativo; 
  Considerato  che  la  procedura  di  cui  alla  direttiva  (UE)  n.
2015/1535 si  e'  conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  ed
integrazione  da  apportare  all'allegato  2,  6  e  7  del   decreto
legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  come  comunicato  dall'Unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni
all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 
 
  1.  L'allegato  13  «Registro  dei  fertilizzanti»,   del   decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, a norma  dell'art.  13  della
legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco  dei  fertilizzanti
idonei  all'uso  in  agricoltura   biologica»,   e'   modificato   in
conformita' all'allegato al presente decreto. 
  2. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA
firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,
sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di
questa misura e' sottoposta  al  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce
procedure relative all'applicazione di  determinate  regole  tecniche
nazionali a prodotti legalmente commercializzati in  un  altro  Stato
membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (Gazzetta Ufficiale  L
218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del  9  luglio  2008,
l'autorita' competente ai  fini  dell'applicazione,  ove  necessario,
delle  procedure  di  valutazione  previste  e'  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'autorita'  Competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste  e'  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo.