LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:
decreto   n.   252/2005),   recante   la   disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari; 
  Visto in particolare l'art. 19, comma 2, del decreto  n.  252/2005,
in base al quale la COVIP esercita la vigilanza  su  tutte  le  forme
pensionistiche   complementari   anche   mediante   l'emanazione   di
istruzioni di carattere generale e particolare; 
  Visto inoltre l'art. 19,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto  n.
252/2005, il quale dispone che per  l'esercizio  della  vigilanza  la
COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita'  e
nei  termini  da  essa  stessa  stabiliti,  ogni  dato  e   documento
richiesti; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art.  23
della medesima  legge,  recante  disposizioni  sui  procedimenti  per
l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di  COVIP  e  di
altre Autorita' di vigilanza; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE   riguardante   l'attuazione   del
principio delle pari opportunita' fra uomini e donne  in  materia  di
occupazione e impiego; 
  Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita'
di trattamento tra uomini e donne per  quanto  riguarda  l'accesso  a
beni e servizi e la loro fornitura; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  (di  seguito:
decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari  opportunita'  tra
uomo e donna, e in particolare il Titolo I  del  Libro  III,  recante
disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro; 
  Visti  gli  articoli  8  e  seguenti  del  decreto   n.   198/2006,
disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale  per
l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di
opportunita'  tra  lavoratori  e  lavoratrici,  istituito  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006,  recante  disposizioni  in
tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro; 
  Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  che  disciplina  il  divieto  di
discriminazione nelle forme pensionistiche complementari  collettive,
prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni
e' consentita soltanto se necessaria per tenere conto di elementi  di
calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla  COVIP
il compito di vigilare  al  fine  di  garantire  l'affidabilita',  la
pertinenza e  l'accuratezza  dei  dati  attuariali  che  giustificano
trattamenti   diversificati,   anche   allo    scopo    di    evitare
discriminazioni; 
  Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in  base  al  quale  i
contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida
e buone prassi  per  prevenire  tutte  le  forme  di  discriminazione
sessuale connesse al rapporto di lavoro; 
  Viste le disposizioni in ordine alla  parita'  di  trattamento  tra
uomini e donne nelle forme pensionistiche  complementari  collettive,
adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011; 
  Viste  le  Linee  direttrici  per  l'applicazione  della  direttiva
2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, pubblicate
dalla  Commissione  europea  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce  i  profili
di differenziazione che, per quanto  di  interesse  della  previdenza
complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la  direttiva
2004/113/CE; 
  Rilevata la necessita' di dettare nuove disposizioni in materia  di
parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme  pensionistiche
complementari collettive in conformita' all'art. 30-bis  del  decreto
n. 198/2006, al  fine  di  tenere  conto  delle  sopra  citate  Linee
direttrici della Commissione europea; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal  14  febbraio
2019; 
 
                               Adotta 
                      le seguenti disposizioni: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 
    a) «forme  pensionistiche  complementari  collettive»:  le  forme
indicate nell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto n. 252/2005 che
abbiano iscritti attivi; 
    b)  «discriminazione  diretta   e   indiretta»:   le   situazioni
individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006; 
    c) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di  parita'
di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici»: il Comitato previsto dagli articoli 8  e  seguenti  del
decreto n. 198/2006.