IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,
recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e
province, adottato in attuazione della delega contenuta nella
predetta legge n. 42 del 2009;
Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
216 del 2010 che prevede che la Societa' per gli studi di settore -
Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard;
Vista la lettera e) dello stesso art. 5 del decreto legislativo n.
216 del 2010, come modificata dall'art. 31 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, che prevede che la nota metodologica e le elaborazioni
relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla
lettera b) sono sottoposte alla commissione tecnica per i fabbisogni
standard, anche separatamente, per l'approvazione;
Visto il verbale della commissione tecnica per i fabbisogni
standard n. 32 del 12 settembre 2018, di approvazione
dell'«Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard
dei comuni per il 2019»;
Visto l'art. 6 del ripetuto decreto legislativo n. 216 del 2010 che
dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono adottati, anche
separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di
calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun
comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
fini del rispetto dell'art. 1, comma 3;
Visto, altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo n. 216
del 2010 che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard,
decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza,
prevede che il decreto puo' essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2017,
n. 44, recante adozione delle note metodologiche per la
determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle
funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento
rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido,
alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni
di polizia locale, alle funzioni di viabilita' e territorio, alle
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle
funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido;
Vista la documentazione recante l'aggiornamento a metodologia
invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019, nonche' i
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei singoli comuni,
trasmessa da Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.a. al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n.
0000974 del 12 settembre 2018;
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in
ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi del
richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010
nella seduta del 29 novembre 2018;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1
1. E' adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento a
metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019
ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto
ordinario, allegati al presente decreto, relativi alle funzioni di
istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle
funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni
generali di amministrazione gestione e controllo, alle funzioni di
polizia locale, alle funzioni di viabilita' e territorio, alle
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle
funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.