IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo
3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli
uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare
l'articolo 1, comma 345, che fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
il contingente di personale di diretta collaborazione presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare
l'articolo 4-bis;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ministro e sottosegretari
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di seguito denominato «Ministro» e' l'organo di direzione politica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e
le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio
decreto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) -.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete. ».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita' .
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in
ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.-.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art.
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.-.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al titolo III.
7.-.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art.
19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
2009, n. 16, concernente regolamento recante la
riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
marzo 2009, n. 60.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 98, recante, «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge di stabilita' 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
di personale di diretta collaborazione presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
individuato in 190 unita', inclusive della dotazione
relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla
medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le
competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n.
188):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. ».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, e 14, comma
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita') (art. 3 del decreto legislativo n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
(Omissis).»
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio (51), anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. ».