Estratto determina AAM/A.I.C. n. 103 del 20 maggio 2019 
 
    Procedura europea n. UK/H/6957/001/MR ora DK/H/3074/001. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numeri  di  A.I.C.:  e'
autorizzata  l'immissione  in  commercio  del   medicinale   FENTANIL
ETHYPHARM,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Ethypharm, con sede legale e  domicilio  fiscale
in Saint-Cloud Cedex, 194 Bureaux de la Colline  -  Batiment  D,  cap
92213, Francia (FR). 
    Confezioni: 
      «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro  da
2 ml, A.I.C. n. 047129010 (in base 10), 1DY8FL (in base 32). 
      «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 10 fiale in vetro  da
10 ml, A.I.C. n. 047129022 (in base 10), 1DY8FY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: proteggere  dalla  luce.
Tenere il contenitore  nell'imballaggio  esterno.  Non  conservare  a
temperatura superiore ai 25°. 
    Composizione: 
      principio attivo: un ml di «Fentanil Ethypharm»  contiene  78,5
microgrammi di fentanil  citrato  equivalenti  a  50  microgrammi  di
fentanil. 
    La fiala da 2 ml contiene  fentanil  citrato  equivalenti  a  100
microgrammi di fentanil. 
    La fiala da 10 ml contiene fentanil  citrato  equivalenti  a  500
microgrammi di fentanil; 
      eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido (per  la  correzione
del pH), acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore  responsabile  del  rilascio  dei   lotti:   Macarthys
Laboratories Limited T/A Martindale Pharma, Bampton Road Harold  Hill
Romford, Essex RM3 8UG, Regno Unito. 
    Indicazioni terapeutiche: «Fentanil Ethypharm» e'  un  analgesico
oppiaceo utilizzato per adulti e bambini: 
      a basso  dosaggio  per  produrre  analgesia  durante  procedure
chirurgiche di breve durata; 
      ad alto dosaggio come  analgesico/con  effetto  depressivo  sui
centri respiratori in pazienti che richiedono ventilazione assistita; 
      nel trattamento del dolore severo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: OSP  -  Medicinale  utilizzabile  esclusivamente  in
ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilato. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.