IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto, in particolare, il comma 493 della citata legge n. 145 del
2018 il quale, tra l'altro, istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo
risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
Visto l'art. 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), in materia di
erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183,
detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle
Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -
Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e
dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119,
recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei
creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel
settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta amministrativa
di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.»;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e
le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Considerata la necessita' di adottare il decreto previsto dal comma
501 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine
di stabilire modalita' per l'erogazione degli indennizzi a favore dei
risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima
del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive o
individuali degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza,
buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerata l'esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli
interventi del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'art. 1,
comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quelli del Fondo di
solidarieta' previsto dall'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Considerato che le attivita' di supporto per l'espletamento delle
funzioni della Commissione tecnica, di cui al comma 501 del citato
art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono affidate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal comma
501-bis dello stesso articolo, a societa' a capitale interamente
pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti della predetta
amministrazione;
Considerato che, nell'ambito delle societa' con capitale azionario
interamente pubblico e soggette a controllo analogo a quello
esercitato dall'amministrazione sui propri servizi, solo Consap
S.p.a. dispone, secondo le disposizioni statutarie vigenti alla data
del presente decreto, delle competenze amministrative, finanziarie,
operative e di controllo necessarie all'espletamento delle attivita'
di supporto previste dal citato comma 501-bis dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, poiche' dispone della struttura
organizzativa e delle competenze professionali acquisite e impiegate
nella gestione di analoghe iniziative e funzioni affidate da
pubbliche amministrazioni;
Ritenuta congrua la quantificazione degli oneri e costi di gestione
previsti per l'espletamento dell'attivita' di segreteria tecnica
della Commissione tecnica indicata dal suindicato comma 501-bis
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, posti a carico
delle risorse finanziarie del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
nel limite massimo di 12,5 milioni di euro complessivi per il
triennio 2019-2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina modalita' di presentazione
dell'istanza di indennizzo e di accesso alle prestazioni del Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno previsto l'erogazione degli indennizzi a favore dei
risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima
del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli
obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede
oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.