IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/1971 e  con  il  quale  e'  prevista  l'istituzione,  presso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del
Registro  nazionale  della  varieta'  da  conservazione,  cosi'  come
definite dal medesimo art. 2-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  ottobre  2009,  n.   149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
ottobre  2009,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2008/62/CE
concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e
di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra
l'altro,  l'assegnazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali delle competenze in materia  di  turismo,  con
conseguente cambio della denominazione in Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio di  questo  Ministero,  con  la
quale  e'  stata  data  attuazione  agli  obiettivi  definiti   dalla
direttiva  del  Capo   Dipartimento   delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo  2019,
n. 107, per l'attivita' amministrativa e per la gestione 2019; 
  Viste le note della Regione Sicilia con le quali e' stato  espresso
parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta  a
ottenere la variazione di detta responsabilita'; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La responsabilita' della conservazione in  purezza  delle  sotto
elencate  varieta'  da  conservazione,  gia'   assegnate   ad   altri
responsabili con precedente decreto, nonche' la superficie  destinata
alla produzione della semente e i limiti quantitativi annuali per  la
produzione  di  semente,  relativi  a  ciascuna  di   esse,   vengono
modificati come di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 30 maggio 2019 
 
                                         Il direttore generale: Gatto