Estratto determina AAM/A.I.C. n. 109 del 29 maggio 2019 
 
    Procedura europea n. NL/H/4134/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
BRILADONA,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Exeltis Healthcare S.L. 
    Confezioni: 
      «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in bister PVC/PVDC/Al
- A.I.C. n. 046012011 (in base 10) 1CW5MC (in base 32). 
      «0,25  mg/0,035  mg  compresse»  3×21   compresse   in   bister
PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 046012023 (in base 10) 1CW5MR (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare a temperatura inferiore ai 30 ºC; 
      conservare il blister nell'imballaggio esterno  per  proteggere
il medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni compressa contiene  250  microgrammi  di
norgestimato e 35 microgrammi di etinilestradiolo; 
      eccipienti:  amido  di  mais,  lattosio  monoidrato,   magnesio
stearato, carminio d'indaco (E132). 
    Produttore responsabile del rilascio  del  lotto:  Cyndea  Pharma
S.L. 
    Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Agreda  31,
42110 Olvega (Soria), Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale. 
    La  decisione  di  prescrivere  «Briladona»  deve   prendere   in
considerazione i fattori di rischio attuali della singola  donna,  in
particolare quelli relativi alle  tromboembolie  venose  (TEV)  e  il
confronto tra il rischio di TEV  associato  a  «Briladona»  e  quello
associato ad altri contraccettivi ormonali  combinati  (COC)  (vedere
paragrafi 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del  prodotto
- RCP). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 046012011 - «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse
in bister PVC/PVDC/Al. Classificazione ai fini della fornitura: RR  -
medicinale soggetto a prescrizione medica; 
      A.I.C.  n.  046012023  -  «0,25  mg/0,035  mg  compresse»  3×21
compresse  in  bister  PVC/PVDC/Al.  Classificazione  ai  fini  della
fornitura:  RNR  -  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  da
rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina dal giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.