IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della  Giunta  comunale  di  Lipari  (ME)  dell'8
gennaio 2019, n. 5; 
  Vista la nota prot. n. 23493 del 28  febbraio  2019  con  la  quale
l'Ufficio  territoriale  del  Governo  di  Messina   esprime   parere
favorevole all'emissione del decreto; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota n. 5306 del 7 febbraio 2019; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a  persone  non  stabilmente
residenti  nelle  isole  del  Comune  stesso,  secondo  il   seguente
calendario: 
    a) dal 15 giugno 2019 al 31 ottobre 2019 divieto per le isole  di
Alicudi, Panarea e Stromboli; 
    b) dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019 divieto per  le  isole
di Lipari, Vulcano e Filicudi.